Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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più essere approvati dal Consiglio federale ma dal consiglio di vigilanza. Inoltre, la direzione dell’INSAI non dovrà più venire nominata dal Consiglio federale.

Variante 2 (vigilanza diretta della Confederazione)

Questa variante prevede che l’INSAI sia organizzato e gestito secondo i principi fissati nel rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 200626 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione.

Secondo questo rapporto, la responsabilità finanziaria di un istituto di diritto pubblico come l’INSAI incombe in primo luogo alla Confederazione, nonostante la posizione dominante occupata dalle parti sociali. In queste circostanze, ben difficilmente l’INSAI può essere designata come un’istituzione che appartiene allo stesso tempo alla Confederazione, ai datori di lavoro affiliati e ai lavoratori assicurati. Essa è piuttosto un’impresa della Confederazione. Per questa ragione, i principi enunciati nel rapporto sul governo d’impresa devono essere rispettati per l’organizzazione dell’INSAI.

Ciò significa in particolare che l’INSAI non ha un consiglio di vigilanza, ma unicamente un consiglio d’amministrazione. Il Consiglio federale deve quindi disporre della competenza di nominare il consiglio d’amministrazione, approvare le relazioni e i conti annui, nominare l’ufficio di revisione, approvare le tariffe dei premi e il regolamento del personale e approvare la nomina del presidente della direzione. Il Consiglio federale fissa inoltre gli obiettivi strategici dell’INSAI, dopo essersi consultato con le parti sociali, e li sottopone a verifica periodica. A tal proposito si può citare ad esempio l’esercizio di attività accessorie nel quadro dello scopo dell’INSAI descritto nella legge (art. 61a). Per questo motivo, in questa variante le attività accessorie che può esercitare l’INSAI (cfr. art. 67b della variante

1) non sono espressamente menzionate nella legge.

I membri del consiglio d’amministrazione dell’INSAI dispongono di conoscenze specialistiche aziendali e specifiche del settore. Le parti sociali devono esservi rappresentate adeguatamente.

Descrizione delle attività accessorie dell’INSAI

Il settore d’attività di un istituto di diritto pubblico deve essere descritto nella legge stessa. Già oggi l’INSAI è attiva in settori che non rientrano necessariamente nel suo mandato legale (gestione dell’assicurazione infortuni e della prevenzione degli infortuni), ma che possono servire ad esso. Occorre anzitutto chiarire quali sono le attività accessorie che l’INSAI è autorizzata a svolgere in relazione a questo mandato. Tuttavia, bisogna anche permettere all’INSAI di mettere a profitto, in settori esterni al suo mandato legale, il sapere acquisito nell’esecuzione dell’assicurazione infortuni e della prevenzione degli infortuni. All’INSAI deve pertanto essere accordata la libertà imprenditoriale di utilizzare in altri settori le risorse di cui dispone, riducendo in tal modo le sue spese amministrative, nell’interesse degli assicurati. Le attività permesse all’INSAI sono enumerate in un elenco esaustivo. In particolare, l’INSAI continuerà a non disporre della facoltà di proporre assicurazioni complementari.

26 FF 2006 7545