Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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Questa enumerazione esplicita ed esaustiva delle attività accessorie vale solo per la variante 1 (alta vigilanza della Confederazione) concernente l’organizzazione dell’INSAI. Nel caso della variante 2 (vigilanza diretta della Confederazione) la base legale per le attività accessorie figura nella descrizione generale degli atti giuridici che l’INSAI può compiere (cfr. art. 61a cpv. 3). La concretizzazione avviene sulla base degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale (art. 65d cpv. 1). Per questa ragione, le considerazioni che seguono riguardano solo la variante 1.
Nella legge, da un lato si sancisce esplicitamente quali sono i settori d’attività che derivano dal mandato legale di esecuzione dell’assicurazione contro gli infortuni e di prevenzione degli infortuni. Dall’altro, si permette all’INSAI di utilizzare in altri settori, a determinate condizioni, tutto il know how acquisito nell’esercizio del suo mandato legale. Questi settori sono enumerati nella legge in modo esaustivo.
L’INSAI già oggi gestisce direttamente due cliniche di riabilitazione. Il principio della prestazione in natura (l’assicuratore fornisce le prestazioni), determinante nella LAINF, può essere adottato come base legale. L’INSAI è già attivo, fondandosi sul suo mandato di esecuzione della LAINF, anche nel settore della sanità pubblica, in particolare nell’elaborazione di tariffe mediche. L’associazione degli assicuratori infortuni, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’assicurazione militare in una Commissione delle tariffe mediche (CTM) risale a un’iniziativa dell’INSAI. Il suo mandato legale di prevenzione degli infortuni ha indotto l’INSAI a sviluppare e a vendere direttamente attrezzature di sicurezza per il lavoro e il tempo libero. Ma vende anche altri prodotti di sicurezza. Secondo la commissione peritale per la revisione della LAINF, deve essere ammissibile solo l’elaborazione di prodotti di sicurezza, non la loro vendita. Secondo il Consiglio federale, l’INSAI deve tuttavia poter vendere i prodotti che ha sviluppato, ma non ampliare il suo assortimento con prodotti provenienti dall’«esterno». Le misure di prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali (cfr. art. 85 LAINF e art. 49 segg. dell’ordinanza del 19 dicembre 198327 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; OPI) possono anche, nel caso concreto, derivare da un’attività di consulenza dell’INSAI. Inoltre, nel singolo caso, le misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e quelle di promozione della salute nelle imprese non sono chiaramente delimitate. Un numero considerevole di imprese auspica un approccio globale a tale riguardo. La legge deve pertanto indicare esplicitamente che l’INSAI è autorizzato a svolgere le attività descritte, vicine al suo mandato legale.
Anche dando un’interpretazione ampia della legge vigente, l’INSAI oggi non è autorizzato a mettere le proprie risorse e capacità a disposizione di terzi in settori che non sono direttamente legati alla fornitura globale delle prestazioni nelle attività descritte dalla legge. In due settori l’INSAI deve poter essere attivo anche per terzi: la liquidazione dei sinistri e la gestione patrimoniale. Nella liquidazione dei sinistri l’INSAI ha sviluppato metodi e costituito risorse ed è interessato a estendere la sua attività nel settore al fine di sfruttarli nel modo migliore. Lo stesso vale per la gestione patrimoniale, dove è necessario permettergli di utilizzare il suo know how per istituzioni con un mandato analogo, ossia altre istituzioni pubbliche e istituzioni di previdenza private.
27 RS 832.30