Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo
Integrare l’AID nell’assicurazione contro gli infortuni non professionali dell’INSAI produrrebbe un sussidiamento incrociato, indesiderabile, a carico esclusivamente degli assicurati dell’INSAI. La separazione dell’AID e dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali deve pertanto essere sancita esplicitamente anche nella LAINF, con la menzione dell’AID quale ramo assicurativo indipendente. La regolamentazione materiale attuale dell’AID, come è definita nella vigente ordinanza sull’AID, deve rimanere invariata. Tuttavia, deve essere istituita una base legale esplicita nella LAINF per queste disposizioni d’ordinanza.
Fondo per le indennità di rincaro dell’AID
Fondandosi sui lavori preparatori della commissione peritale e del «Gruppo di lavoro Finanziamento» da essa istituito, il Consiglio federale propone di estendere il finanziamento dell’AID nel settore delle indennità di rincaro. La norma generale dell’articolo 90 capoverso 3 LAINF rimane applicabile: queste indennità sono finanziate con le eccedenze d’interesse e, per quanto queste non bastino, secondo il sistema di ripartizione delle spese. Questo sistema presuppone un ulteriore sostegno del finanziamento delle indennità di rincaro, se per un ramo assicurativo la perennità dell’effettivo non è sicura (cfr. n. 2.3.8). Nell’AID non vi è perennità poiché il numero dei disoccupati è sottoposto a forti variazioni. In caso di massiccia riduzione dell’effettivo di assicurati AID, ossia in caso di netto calo della disoccupazione, il sistema di finanziamento previsto dall’articolo 90 capoverso 3 LAINF potrebbe sottoporre l’effettivo rimanente dei disoccupati a un onere non ragionevolmente esigibile. Essi dovrebbero cofinanziare, mediante supplementi dei premi anche considerevoli, le indennità di rincaro per le rendite versate ad altri disoccupati in precedenza vittime di infortuni o ai loro superstiti. Poiché questa soluzione sarebbe difficile da giustificare e da attuare, l’INSAI ha optato già oggi per un sistema di finanziamento che riduce, ma non elimina completamente, il rapporto di dipendenza con la perennità dell’effettivo. Alla fine del 1997 è stato istituito un fondo di finanziamento delle indennità di rincaro dell’AID; esso è alimentato con le eccedenze d’interesse dei capitali di copertura delle rendite AID. Ogni volta che il Consiglio federale fissa un’indennità di rincaro, l’INSAI preleva da questo fondo i mezzi necessari per aumentare il capitale di copertura per un importo pari all’indennità di rincaro capitalizzata (sistema di ripartizione dei capitali di copertura). Per il momento questo fondo è stato sufficiente per fornire il capitale di copertura necessario per finanziare le indennità di rincaro per le rendite fissate finora. Con il passar del tempo, tuttavia, le indennità di rincaro si accumuleranno e aumenteranno in modo più o meno esponenziale per tutta la durata di vita dei titolari di rendite. Contemporaneamente, a causa dell’età crescente di questi ultimi, le eccedenze d’interessi si ridurranno in seguito alla diminuzione dei capitali di copertura; questo, per mancanza di perennità, condurrà a una forte diminuzione degli introiti del fondo attuale. È pertanto oltremodo verosimile che in futuro le indennità di rincaro saranno finanziate anche mediante premi di ripartizione.
Questi premi di ripartizione non potranno essere riscossi unicamente dai disoccupati, poiché deve essere già prelevato un premio nettamente superiore alla media sui contributi dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. n. 3.2.1). Non possono però neppure essere riscossi unicamente dagli assicurati dell’INSAI, dato che l’AID include anche persone che, prima di essere in disoccupazione, erano assicurate contro gli infortuni presso uno degli assicuratori designati nell’articolo 68 LAINF. Sono proposte tre varianti per riscuotere questi premi di ripartizione: