Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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3.2 Assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (AID)
3.2.1 L’AID oggi
Base legale
Fino al 1995, se i disoccupati erano già assicurati contro gli infortuni non professionali ai sensi della LAINF prima di perdere il lavoro, rimanevano assicurati contro gli infortuni senza pagare premi. L’assicuratore competente era quello presso cui essi erano assicurati prima di diventare disoccupati. Questo prolungamento della durata dell’assicurazione si fondava su una disposizione d’ordinanza (art. 7 cpv. 1 lett. b OAINF) secondo cui l’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione era considerata salario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LAINF, pertanto l’assicurazione non prendeva fine nonostante lo scioglimento del rapporto di lavoro. Il rischio assicurato era pertanto, di fatto, finanziato dai premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali dei rami e delle imprese alle quali i disoccupati erano appartenuti durante la loro attività lucrativa. Invece, i disoccupati che in precedenza non avevano avuto un rapporto di lavoro (per es. chi ha concluso una formazione) non erano assicurati conformemente alla LAINF.
Il 1° gennaio 1996, la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) è stata completata con un articolo 22a che disciplina i contributi sociali da riscuotere sulle indennità di disoccupazione. Per i premi dell’assicurazione contro gli infortuni dell’assicurazione infortuni obbligatoria, il capoverso 4 prevede quanto segue:
«Inoltre, la cassa deduce dall’indennità due terzi al massimo del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa, con il terzo a suo carico, all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Nessun premio viene prelevato per i giorni di attesa e di sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura».
Su questa base, il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 24 gennaio 199628 sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati. Quest’ultima rimanda, per quanto attiene al diritto applicabile, alla LPGA, alla LAINF e all’OAINF per quanto l’ordinanza non preveda normative particolari. Per quanto riguarda i premi, l’ordinanza stabilisce che l’aliquota dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali è uguale per tutti i disoccupati.
Attualmente, l’AID non è sancita legalmente nella LAINF, tuttavia, l’esperienza pratica ha dimostrato che è indispensabile che ciò avvenga. La LAINF deve in particolare stabilire esplicitamente che l’AID è gestita come un ramo assicurativo indipendente, autofinanziato, ciò che corrisponde già alla prassi finora applicata dall’IN-SAI. Le normative in vigore attualmente rimarranno per principio invariate.
Finanziamento
Quando l’AID è stata introdotta, non esisteva alcun dato empirico sul rischio d’infortunio specifico dei disoccupati. I premi hanno pertanto dovuto essere stabiliti sulla base dei dati empirici generali. I premi fissati dall’INSAI sono evoluti come segue:
- il 1° gennaio 1996, l’INSAI ha stabilito l’aliquota del premio al 3,1 per cento dell’indennità di disoccupazione;