Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo
- dopo una modifica dell’articolo 22a capoverso 4 LADI entrata in vigore il 1° luglio 2003, con la quale al massimo i due terzi del premio potevano essere dedotti dall’indennità di disoccupazione, mentre l’assicurazione contro la disoccupazione era obbligata ad assumere il rimanente terzo a carico del suo fondo di compensazione, l’INSAI ha aumentato l’aliquota del premio dei disoccupati al 4,39 per cento (2006: 4,37 %). Il fondo di compensazione ha fissato la quota di premio che devono assumere i disoccupati al 2,93 per cento dell’indennità di disoccupazione.
Le aliquote lorde dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali delle persone attive si situano all’INSAI, a seconda del gruppo di rischi, fra l’1,66 per cento e il 2,71 per cento del guadagno assicurato, ossia nettamente al di sotto dell’aliquota del premio AID. Questa differenza è dovuta soprattutto ai costi per caso, particolarmente elevati:
- costi per caso dell’assicurazione contro gli infortuni
non professionali 4’785 franchi
- costi per caso AID 8’852 franchi
Questa differenza può essere spiegata come segue: i disoccupati sono spesso vittime d’incidenti gravi; infatti, gli infortuni gravi con veicoli privati avvengono 1,4 volte più di frequente nell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati che nell’assicurazione contro gli infortuni non professionali. I casi in cui vengono versate indennità giornaliere sono altresì più numerosi (ca. 55 % più casi), e la durata dell’incapacità di lavoro è in media il 50 per cento più lunga. Ai disoccupati viene anche versata una rendita d’invalidità tre a quattro volte più di frequente che agli assicurati contro gli infortuni non professionali. Queste osservazioni confermano l’esperienza generale dell’INSAI, secondo la quale la perdita di un impiego, anche per le persone attive, aumenta il rischio d’invalidità. In generale i disoccupati vittime di infortuni che hanno lasciato gravi conseguenze non possono più essere collocati in un nuovo posto di lavoro.
Le rendite dell’AID non sono calcolate sulla base dell’indennità di disoccupazione bensì del guadagno assicurato prima della disoccupazione.
3.2.2 Linee fondamentali del progetto
Sancire l’AID nella LAINF
Oggi nella LAINF non vi è alcuna disposizione che stabilisca esplicitamente che l’AID è gestita dall’INSAI secondo le normative della LAINF. Nell’articolo 22a capoverso 4 LADI è stabilito unicamente che i premi sono versati all’INSAI. Con la disposizione dell’articolo 10 capoverso 2 dell’ordinanza sull’AID, secondo la quale l’aliquota di premio dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali deve essere uguale per tutti i disoccupati, il Consiglio federale ha indirettamente definito questi ultimi come un gruppo di rischio distinto. Su questa base, l’INSAI gestisce l’AID, dalla sua introduzione nel 1996, come un ramo assicurativo indipendente, autofinanziato. Questa soluzione è materialmente giusta. Le esperienze fatte finora con l’AID mostrano in effetti che i disoccupati, a causa della loro particolare situazione, costituiscono indipendentemente dalla loro attività precedente un gruppo di rischio particolare che provoca costi più elevati rispetto agli assicurati contro gli infortuni non professionali attivi. Inoltre, l’AID presenta, sia riguardo ai premi che alle prestazioni, alcune particolarità che portano a un’aliquota di premio più elevata.