Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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- variante 1: supplemento di premio sui premi netti dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali di tutti coloro che pagano i premi;

- variante 2: percentuale sui salari soggetti all’obbligo di versare contributi all’assicurazione contro gli infortuni;

- variante 3: finanziamento attraverso l’assicurazione contro la disoccupazione.

Variante 1

Questa variante corrisponde all’attuale sistema di riscossione di premi di ripartizione per il finanziamento delle indennità di rincaro nell’assicurazione contro gli infortuni professionali (AIP) e contro gli infortuni non professionali (AINP). Una percentuale unica del premio netto valevole per l’AIP e per l’AINP è riscossa da tutti gli assicurati. Coloro che pagano un premio netto più alto devono dunque anche pagare un premio di ripartizione più alto degli altri. Questa soluzione è conforme al sistema dell’AIP e dell’AINP, perché in tal modo il finanziamento delle indennità di rincaro mediante premi di ripartizione all’interno del ramo assicurativo tiene conto anche della differenze di rischio in funzione dei gruppi di rischio. Secondo questa proposta, il supplemento di premio a favore dell’AID deve essere riscosso sia sui premi netti dell’AIP sia su quelli dell’AINP, poiché l’AID copre sia gli infortuni non professionali sia quelli che insorgono nel corso di misure relative al mercato del lavoro. Inoltre, in tal modo sia i datori di lavoro che i lavoratori partecipano al finanziamento delle indennità di rincaro dell’AID.

Tuttavia, siccome il premio riscosso dalle persone assicurate obbligatoriamente secondo la LAINF non sarebbe un contributo a favore della propria comunità di rischio ma costituirebbe un contributo di solidarietà a favore dei titolari di rendite dell’AID, si pone la questione se sia giusto che assicurati con un rischio d’infortuni più elevato debbano pagare un contributo di solidarietà più elevato di quello versato da assicurati con un minor rischio d’infortuni. Questa considerazione ha motivato la variante 2.

Variante 2

In questa variante il supplemento è definito in percentuale del salario soggetto a contributi LAINF. La stessa aliquota è dunque applicata a tutti, indipendentemente dal rischio d’infortuni proprio di un dato ramo o di una data impresa. Questo è giustificato, nella misura in cui il rischio d’infortuni in questione non è legato al contributo di solidarietà AID da pagare. Contemporaneamente, i contributi del datore di lavoro (infortuni professionali) e quello del lavoratore (infortuni non professionali) sono per principio uguali, dato che il guadagno assicurato è di regola identico.

Variante 3

Nella variante 3 i premi di ripartizione per il finanziamento delle indennità di rincaro per i titolari di rendite AID sono finanziati dall’assicurazione contro la disoccupazione. Normalmente, l’onere risultante per le persone attive soggette a contributi e per le loro imprese è lo stesso che nella variante 2, poiché il guadagno assicurato è definito allo stesso modo nelle due assicurazioni sociali, salvo piccole eccezioni (le