Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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persone occupate per meno di otto ore alla settimana non sono assicurate contro gli infortuni non professionali, i lavoratori in età di pensionamento rimangono assicurati contro gli infortuni). L’importo massimo del guadagno assicurato fissato dalla legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria (attualmente 106’800 franchi) oggi vale anche per la riscossione dei contributi dell’assicurazione contro la disoccupazione. Tuttavia, in questa variante l’onere amministrativo è molto più semplice, poiché il supplemento di premio non deve essere riscosso da tutti gli assicuratori LAINF e trasferito all’INSAI. Il trasferimento avviene semplicemente tra il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e l’INSAI. L’INSAI stima il montante di questo supplemento a otto milioni di franchi. Siccome le varianti 1 e 2 comportano costi amministrativi elevati, mentre la variante 3 è semplice da applicare e implica soltanto esigui importi, il Consiglio federale propone di adottare quest’ultima soluzione.
3.3 Commento delle singole disposizioni
Modifica di espressioni
In tutto il testo di legge, le abbreviazioni Suva in tedesco, CNA in francese e INSAI in italiano, attualmente contenute nell’articolo 58, devono essere sostituite nelle tre lingue ufficiali dalla ditta «Suva», utilizzata da diversi anni per designare l’azienda. Tale denominazione è ormai di uso comune e deve diventare anche nella legge la ditta ufficiale dell’azienda.
Articolo 1 capoverso 2 lettera b
La LPGA non è applicabile alle attività accessorie della Suva, poiché non rientrano nel diritto delle assicurazioni sociali. In particolare, la Suva in relazione con queste attività non emana decisioni ai sensi della PA.
Articolo 1a capoverso 1 lettere a e b
Per sancire legalmente l’AID, la LAINF stabilisce espressamente che tutti i disoccupati ai sensi della LADI sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni.
Articolo 3 capoverso 5
Secondo l’attuale disposizione, il Consiglio federale disciplina «la continuazione dell’assicurazione in caso di disoccupazione». Già oggi questo non è più corretto. Dopo l’introduzione dell’articolo 22a capoverso 4 LADI nel 1996, per i disoccupati il rapporto assicurativo derivante da un rapporto di lavoro non è più prolungato, ma viene fondato un nuovo rapporto assicurativo in cui non si applicano più esattamente le stesse disposizioni che nel rapporto assicurativo precedente. Inoltre, vi sono disoccupati che in precedenza non avevano un rapporto di lavoro e che pertanto non erano ancora assicurati secondo la LAINF.