Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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Articolo 15 capoverso 3 lettera e (nuova)
Questo complemento inserisce nella LAINF una base legale per le norme speciali, già applicate oggi nell’AID, concernenti la determinazione dei premi sulla base dell’indennità di disoccupazione e il calcolo delle indennità giornaliere e delle rendite.
Articolo 16 capoverso 5
Questa norma, che riprende la regola attuale dell’articolo 4 dell’ordinanza sull’AID, deve figurare nella LAINF data la sua particolare importanza.
Articolo 17 capoverso 1 terzo periodo
Il terzo periodo, nuovo, si è reso necessario dopo che l’AID è stata sancita nella LAINF. Le indennità giornaliere versate ai disoccupati corrispondono all’importo netto dell’indennità di disoccupazione e non all’80 per cento del guadagno assicurato.
Articolo 45 capoverso 2bis
L’obbligo imposto ai disoccupati di notificare l’infortunio richiede una norma speciale. In particolare, essi devono avvertire sia l’assicurazione contro la disoccupazione sia la Suva.
Variante 1 (alta vigilanza della Confederazione, art. 61-67b)
Articolo 61 capoversi 1 e 3
Lo statuto giuridico dell’INSAI per principio non è materialmente modificato. Esso rimane un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e che ha sede a Lucerna. Ora la sua denominazione è ditta «Suva», utilizzata nelle tre lingue ufficiali (cfr. Modifica di espressioni). Il capoverso 3 prevede che le relazioni e i conti annui non siano più sottoposti all’approvazione del Consiglio federale ma che quest’ultimo ne prenda unicamente conoscenza. La responsabilità degli organi della Suva per quanto attiene alla correttezza dei conti annui è pertanto rafforzata. Finora, approvando i conti, il Consiglio federale ne assumeva anche la responsabilità in merito.
Articolo 62 Organi
Questa disposizione enumera gli organi della Suva. Nel diritto vigente, le agenzie dell’INSAI hanno anche lo statuto di organi, pur se questo non corrisponde ormai più alla prassi. Pur rimanendo importanti unità amministrative dotate di una certa indipendenza, oggi nel processo decisionale dell’INSAI non hanno più un ruolo particolare rispetto alle altre unità amministrative. Anche le commissioni del consiglio d’amministrazione non manterranno il loro statuto di organo. Invece, nel progetto, l’ufficio di revisione è menzionato ora fra gli organi. Attualmente è mandatario della commissione di controllo delle finanze, la quale ha la competenza del controllo dei conti. Infine la direzione, conformemente all’uso corrente nell’area germanofona, si chiamerà in tedesco «Geschäftsleitung» e non più «Direktion». Il termine rimane beninteso invariato in italiano e in francese.