Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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si afferma esplicitamente che tutti i disoccupati sono assicurati contro gli infortuni presso la Suva (cpv. 1).
Essa stabilisce anche esplicitamente che per l’AID viene tenuto un conto separato e una statistica dei rischi, come avviene già in pratica oggi. L’aliquota del premio dei disoccupati è fissata in per mille dell’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione; il calcolo delle prestazioni può tuttavia divergere dalle regole generali della legge (cfr. in precedenza art. 15 cpv. 3 lett. e). Il premio fissato dall’INSAI attualmente è già versato dall’assicurazione contro la disoccupazione per tutte i disoccupati. Per analogia con l’articolo 91 capoverso 3 LAINF, secondo cui il datore di lavoro deve alla Suva la totalità dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali, occorre precisare esplicitamente che l’assicurazione contro la disoccupazione deve alla Suva la totalità dei premi. La ripartizione dell’onere dei premi fra i disoccupati e l’assicurazione contro la disoccupazione deve essere stabilita, come finora, nella legislazione sull’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 22a cpv. 4 LADI).
La competenza del Consiglio federale di legiferare a livello d’ordinanza (cpv. 3) istituisce nella stessa LAINF la base legale per emanare disposizioni complementari a livello d’ordinanza. Il fatto che attualmente nella legge sull’assicurazione contro la disoccupazione vi è una base legale per disposizioni d’ordinanza sull’assicurazione infortuni è contrario ai principi generali in materia di legislazione. Materialmente l’attuale ordinanza sull’AID deve per principio poter essere ripresa invariata.
Articolo 90b Fondo per le indennità di rincaro dell’assicurazione infortuni
dei disoccupati
Per le motivazioni che stanno alla base dell’istituzione di un fondo per le indennità di rincaro e per la presentazione delle tre varianti di finanziamento dei premi di ripartizione si rimanda alle spiegazioni del n. 3.2.2.
Il capoverso 1 stabilisce che il fondo è istituito e gestito dalla Suva. Le entrate del fondo non sono costituite soltanto da eventuali premi di ripartizione ma anche, conformemente alle regole generali di finanziamento delle indennità di rincaro (cfr. art. 90 cpv. 3), dalle eccedenze d’interesse dei capitali di copertura dell’AID e dalla remunerazione dei capitali del fondo stesso.
Il capoverso 2 indica dapprima come devono essere impiegati i mezzi del fondo. La modalità di finanziamento già applicata dall’INSAI per garantire le indennità di rincaro dell’AID (cfr. n. 3.2.2) è ora esplicitamente sancita nella legge. Nel momento in cui il Consiglio federale fissa un’indennità di rincaro, il capitale di copertura necessario deve essere costituito mediante le risorse del fondo. Se tali risorse non bastano, deve essere riscosso un premio di ripartizione. In tal modo è stabilito chiaramente in quali circostanze la Suva può fissare un simile premio.
Il capoverso 3 disciplina il finanziamento mediante i contributi del Fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Il montante deve essere fissato dalla Suva. A tale scopo, deve rispettare le condizioni del capoverso 2 e non può riscuotere questi premi per costituire una «scorta». Prima di fissare il premio di ripartizione, la Suva deve consultare l’organo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.