Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 65Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 65 Ufficio di revisione

Analogamente alla variante 1, le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia al mandato e all’abilitazione. In questo caso il rendiconto deve però essere presentato al Consiglio federale.

Articolo 65a Personale

La disposizione sul personale corrisponde a quella della variante 1.

Articolo 65b Rendiconto e impiego dell’utile

Le disposizioni sul rendiconto (cpv. 1-3) corrispondono a quelle della variante 1. Rispetto a quest’ultima il Consiglio federale può però emanare prescrizioni sul rendiconto. Nella variante 1 l’organizzazione della contabilità è uno dei compiti del consiglio d’amministrazione. In base ai principi del governo d’impresa il Consiglio federale decide, nel quadro dell’approvazione del conto annuale, anche sull’impiego di un risultato positivo, tenendo tuttavia in considerazione il principio della mutualità. Il versamento di eventuali utili alla Confederazione nella sua qualità di proprietaria dell’istituto è quindi escluso.

Articolo 65c Imposte

La disposizione sull’assoggettamento corrisponde a quella della variante 1.

Articolo 65d Tutela degli interessi della Confederazione

Secondo il concetto di governo d’impresa, il Consiglio federale tutela gli interessi della Confederazione quale proprietaria dell’istituto. Al Consiglio federale spetta quindi definire la strategia globale della Suva. Al consiglio d’amministrazione rende perciò note in particolare le sue aspettative riguardo all’esecuzione dei compiti affidati alla Suva, per esempio sotto forma di dati chiave sul risultato annuale auspicato. Nella strategia rientra soprattutto anche la decisione sulle attività accessorie della Suva. Gli obiettivi strategici vengono definiti ogni quattro anni, previa consultazione delle parti sociali, e devono essere verificati periodicamente.

La tutela degli interessi della Confederazione avviene anche attraverso la vigilanza esercitata dal Consiglio federale sulla Suva, in particolare nominando il consiglio d’amministrazione e il presidente della direzione, approvando il conto annuo e il regolamento del personale, nonché dando scarico al consiglio d’amministrazione. La vigilanza che esso esercita nella sua qualità di proprietario dell’istituto deve essere distinta dalla vigilanza sull’applicazione dell’assicurazione sociale ai sensi dell’articolo 76 LPGA. Quest’ultima deve essere esercitata sulla Suva allo stesso modo di quanto avviene per gli altri assicuratori che partecipano alla gestione dell’assicurazione infortuni obbligatoria.

Nel singolo caso, soprattutto dopo determinate operazioni commerciali, la vigilanza può essere svolta in modo più intenso: in tal senso il Consiglio federale può consultare documenti di gestione dell’impresa e a farsi informare, oppure richiedere l’allestimento di rapporti speciali.

Articolo 67a Assicurazione infortuni dei disoccupati

Questa disposizione sancisce l’AID nella LAINF; come già indicato, la normativa attuale rimane per principio invariata (cfr. n. 3.2.2). In tal modo anche nella LAINF