Progetto
Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 8 pagine
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LF sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria
Allegato (art. 16)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 19 dicembre 19864 concernente il progetto FERROVIA 2000:
Art. 2 lett. a, c e d
A tal fine, la rete delle ferrovie federali è completata con le nuove linee seguenti:
a. Vauderens – Siviriez;
c. Muttenz – Liestal (escl. la stazione di Liestal);
d. abrogata.
2. Decreto del 4 ottobre 19915 sul transito alpino:
Titolo
Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Legge sul transito alpino; LNFTA)
Ingresso, primo comma
visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale6;
Art. 5bis lett. c
Il finanziamento previsto dall’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale include i seguenti progetti della NFTA:
c. Svizzera orientale: la Confederazione migliora il collegamento della Svizzera orientale alla linea del San Gottardo; a tale scopo realizza un ampliamento parziale della tratta tra San Gallo e Arth-Goldau.
Art. 8bis cpv. 1 lett. a
1 La Confederazione coordina i progetti per farne un insieme coerente. A tale scopo il Consiglio federale emana un piano settoriale conformemente all’articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio7. Nel piano dovranno figurare almeno:
4 RS 742.100
5 RS 742.104
6 RS 101
7 RS 700