Progetto

Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

LF sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria

Allegato (art. 16)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 19864 concernente il progetto FERROVIA 2000:

Art. 2 lett. a, c e d

A tal fine, la rete delle ferrovie federali è completata con le nuove linee seguenti:

a. Vauderens – Siviriez;

c. Muttenz – Liestal (escl. la stazione di Liestal);

d. abrogata.

2. Decreto del 4 ottobre 19915 sul transito alpino:

Titolo

Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Legge sul transito alpino; LNFTA)

Ingresso, primo comma

visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale6;

Art. 5bis lett. c

Il finanziamento previsto dall’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale include i seguenti progetti della NFTA:

c. Svizzera orientale: la Confederazione migliora il collegamento della Svizzera orientale alla linea del San Gottardo; a tale scopo realizza un ampliamento parziale della tratta tra San Gallo e Arth-Goldau.

Art. 8bis cpv. 1 lett. a

1 La Confederazione coordina i progetti per farne un insieme coerente. A tale scopo il Consiglio federale emana un piano settoriale conformemente all’articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio7. Nel piano dovranno figurare almeno:

4 RS 742.100

5 RS 742.104

6 RS 101

7 RS 700