Progetto
Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 8 pagine
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LF sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria
Sezione 4: Vigilanza, rendiconto e procedure
Art. 12 Vigilanza e controlli
Il Consiglio federale esegue la vigilanza e i controlli sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria.
Art. 13 Rendiconto
Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale circa:
a. lo stato dei lavori per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria;
b. le spese effettive in base ai crediti d’impegno stanziati;
c. gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4 e 5 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.
Art. 14 Procedura e competenze
La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all’esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 15 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 16 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 17 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.