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Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 8 pagine

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LF sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria

Sezione 4: Vigilanza, rendiconto e procedure

Art. 12 Vigilanza e controlli

Il Consiglio federale esegue la vigilanza e i controlli sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria.

Art. 13 Rendiconto

Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale circa:

a. lo stato dei lavori per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria;

b. le spese effettive in base ai crediti d’impegno stanziati;

c. gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4 e 5 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.

Art. 14 Procedura e competenze

La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all’esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 16 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 RS 742.101