Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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La Svizzera deve essere in grado di raggiungere de facto almeno il livello degli Stati europei. Per il momento, si propone di rinunciare a ulteriori misure.
1.7 Le nuove norme proposte
La revisione mira a mettere in atto le conclusioni tratte dagli interventi parlamentari presentati dopo l’11 settembre 2001 e dal rapporto approvato il 26 giugno 2002 all’attenzione del Palamento e intitolato «Analisi della situazione attuale e dei rischi per la Svizzera dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001».
A tale fine, gli strumenti di cui dispongono i servizi segreti per raccogliere informazioni vanno ottimizzati e adeguati agli standard europei. Le autorità e le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni saranno tenute, in casi specifici, a fornire informazioni circostanziate – allo scopo esclusivo di prevenire il terrorismo, lo spionaggio politico o militare e la proliferazione (diffusione di armi di distruzione di massa). Alle medesime condizioni saranno soggetti all’obbligo di comunicazione anche i trasportatori commerciali, purché le informazioni siano già state raccolte comunque. È inoltre previsto l’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni – a condizioni severissime e come ultima ratio. Sempre limitatamente ai settori del terrorismo, della proliferazione e dello spionaggio militare e politico, in presenza di un sospetto fondato saranno ammessi la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, l’osservazione in luoghi non liberamente accessibili, anche per mezzo di apparecchi tecnici di sorveglianza, nonché l’accesso segreto a sistemi di elaborazione di dati.
L’impiego degli strumenti specifici per la ricerca di informazioni è sottoposto a un doppio controllo. L’Ufficio federale di polizia avvia la procedura presentando un’istanza la cui legittimità viene in seguito verificata dal Tribunale amministrativo federale. Se la verifica ha esito positivo, l’istanza è esaminata dal punto di vista politico dal capo del DFGP. Questi consulta il capo del DDPS. In caso di accordo il capo del DFGP decide definitivamente in merito all’istanza. In caso di disaccordo decide il Consiglio federale.
Al termine dell’operazione, la persona in questione deve essere informata della sorveglianza, a meno che prevalga un interesse pubblico preponderante o un interesse di protezione di terzi. Le deroghe all’obbligo di comunicazione sono decise dal capo del DFGP.
Viene delegata al capo del DFGP e disciplinata nella legge la competenza del Consiglio federale di vietare a determinate persone, organizzazioni o fazioni di svolgere attività finalizzate, direttamente o indirettamente, a propugnare, appoggiare o sostenere in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento e a minacciare de facto la sicurezza interna o esterna (ad es. raccolta di fondi). La facoltà di vietare intere organizzazioni resta di competenza del Consiglio federale.
È altresì prevista una base legale formale per l’impiego di informatori e il tipo di indennità loro concesse (reddito esente da imposte e da contributi AVS); inoltre tali persone saranno protette in caso di necessità. Per proteggere gli informatori e i collaboratori del SAP durante la ricerca di informazioni possono essere create anche identità fittizie. Verrà poi disciplinata la descrizione della situazione da parte del Cen-