Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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2. Parte specifica

2.1 Struttura sistematica

L’introduzione di strumenti specifici per la ricerca di informazioni richiede un disciplinamento diverso da quello applicato agli strumenti semplici impiegati finora. Occorre pertanto modificare la struttura sistematica della legge, aggiungendo un capitolo composto da due sezioni. Nella prima sezione sono definite le regole generali applicabili ai nuovi strumenti per la ricerca specifica di informazioni, mentre la seconda sezione è dedicata ai singoli strumenti specifici e al loro impiego. L’inserimento del nuovo capitolo comporta una modifica della struttura generale del testo di legge.

2.2 Articolo 2 capoverso 4 lettere bbis e bter

L’articolo 2 capoverso 4 della legge in vigore elenca tutte le misure preventive. L’elenco va integrato aggiungendovi gli strumenti specifici per la ricerca di informazioni (lett. bbis), disciplinati nel capitolo 3a, e il divieto di determinate attività (lett. bter), trattato nel capitolo 3b.

2.3 Articolo 7 capoverso 2 terzo periodo

In base all’articolo 7 capoverso 2 LMSI, i Cantoni adempiono in maniera indipendente i mandati secondo la presente legge. Qualora più Cantoni debbano cooperare o vi sia pericolo nel ritardo, l’Ufficio federale può assumere la direzione. Tale competenza verrà ampliata: l’Ufficio federale può coordinare lo scambio di informazioni se il lavoro della Confederazione e dei Cantoni ne risulta considerevolmente agevolato. L’Ufficio federale dovrà quindi garantire uno scambio coordinato di informazioni tra le unità amministrative (cantonali) competenti. L’idea del «coordinare» pone l’accento sul carattere cooperativo dell’intervento, mentre il qualificativo «considerevole» specifica che dallo scambio reciproco di informazioni deve risultare un netto vantaggio. La cooperazione assicurata dall’Ufficio federale mira quindi a ottimizzare la resa informativa di tutti gli uffici coinvolti. Si tratta di una disposizione potestativa; l’Ufficio federale non è in alcun modo obbligato a coordinare i lavori, ma dispone di un certo margine discrezionale.

Interesse pubblico e proporzionalità

La crescente internazionalizzazione del terrorismo e dell’estremismo violento e dei loro militanti rende sempre più difficile prevenire i rischi. È pertanto opportuno adeguare la funzione coordinatrice dell’Ufficio federale nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge. Per riconoscere in tempo le eventuali minacce è indispensabile una conoscenza approfondita delle fitte reti di contatti personali e degli eventi complessi, i quali hanno spesso carattere transfrontialiero. In genere è altrettanto importante l’intenso scambio di informazioni con le autorità omologhe straniere. Il coordinamento proposto rispetta inoltre il principio di sussidiarietà sancito nella Costituzione e determinante per la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (cfr. il nuovo art. 5a Cost., che popolo e Cantoni hanno approvato nel novembre del 2004 e che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2008).