Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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2.4 Capitolo 3 Ricerca e trattamento generale delle informazioni
La nuova struttura sistematica della legge comporta la trasformazione della vecchia sezione 3 in un nuovo capitolo 3.
Il titolo del nuovo capitolo 3 è modificato per mettere in maggior risalto la differenza tra ricerca generale e ricerca specifica di informazioni (capitolo 3a). La ricerca generale corrisponde a quella attualmente ammessa, che non lede quasi per nulla i diritti fondamentali e rispecchia la concezione liberale di polizia preventiva su cui il legislatore si basava nel 1997 (ad es. valutazione delle fonti accessibili al pubblico oppure osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili). Di conseguenza, le misure ammissibili si situano in primo luogo nell’ambito dell’assistenza amministrativa tra autorità (cfr. gli obblighi d’informazione delle autorità cantonali o di determinate autorità federali).
Il fulcro dell’attuale LMSI è costituito dalla sezione che disciplina il trattamento delle informazioni. La presente revisione non cambia nulla in proposito: le norme pertinenti continuano a valere e si applicano anche ai dati raccolti con l’ausilio di strumenti specifici per la ricerca di informazioni, purché il capitolo 3a non preveda espressamente altrimenti.
2.5 Articolo 10a Situazione in materia di sicurezza interna
La disposizione disciplina un compito affidato agli organi di sicurezza della Confederazione (cfr. l’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia; RS 172.213.1; in particolare art. 9 cpv. 2 lett. a n. 2).
Capoverso 1
A fedpol incombe la descrizione permanente della situazione in materia di sicurezza interna. A tale scopo dirige il Centro federale di situazione, che traccia la situazione rilevante, integrando i settori della sicurezza interna (Cantoni, altri servizi federali). In occasione di eventi particolari (ad es. grandi manifestazioni), il Centro federale di situazione fornisce inoltre un contributo decisivo alla gestione della rete dei servizi d’informazione nazionali. L’adempimento di tali compiti comporta un continuo flusso di informazioni, che va disciplinato.
Capoverso 2
Per comunicare le informazioni raccolte, il Centro federale di situazione si serve tra l’altro di una rappresentazione elettronica della situazione (RES). Tale sistema d’informazione elettronico non costituisce una collezione di dati ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e non comporta il trattamento sistematico di dati personali. Si tratta piuttosto di un sistema d’informazione nel quale i servizi autorizzati possono richiamare informazioni costantemente aggiornate sulla situazione in materia di sicurezza interna. In caso di avvenimenti concreti (ad es. rete informativa durante una grande manifestazione, attacco terroristico), la RES è impiegata per comunicare informazioni aggiuntive relative agli eventi.
Non esiste alcun collegamento tecnico tra ISIS e RES. I dati personali di pubblico dominio sono quelli già resi noti dai media, gli altri sono quelli indissolubilmente legati a un evento rilevante ai fini della situazione in materia di sicurezza. La LMSI autorizza i destinatari ad accedere a questo tipo di informazione.