Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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CP. Non occorre che la legge rimandi alla norma penale, in quanto tale rinvio avrebbe carattere puramente dichiarativo.
Capoverso 2
È indispensabile che tali divieti vengano limitati nel tempo dato che incidono sulla possibilità degli interessati di far valere i propri diritti fondamentali. Una volta scaduto il divieto, le autorità devono quindi verificare se continuano ad essere soddisfatte le condizioni per un divieto.
All’occorrenza, la durata di un divieto può essere prorogata fintantoché le circostanze lo esigono. In questo caso, lo scopo del limite temporale è diverso da quello contenuto nelle disposizioni degli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost. Il limite temporale sancito nella Costituzione federale è teso a garantire che tali misure vengano trasposte nel diritto ordinario se la minaccia persiste. Lo scopo primario è quindi di rispettare il principio della separazione dei poteri e la procedura legislativa ordinaria. Il limite temporale proposto per la LMSI, per contro, si giustifica per motivi materiali, ossia per la gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali. Ecco perché la LMSI impone esplicitamente al Dipartimento di verificare, a intervalli regolari, se le condizioni all’origine della disposizione continuano a essere soddisfatte e, eventualmente, di revocare senza indugio il divieto. Il Dipartimento è quindi tenuto ad attivarsi sia per emanare un divieto sia per revocarne uno emanato in precedenza.
Interesse pubblico e proporzionalità
Vietare determinate attività tutelate lede fortemente i diritti fondamentali in questione e può sfociare nella lesione di più di un diritto, ad esempio la libertà d’associazione (art. 23 Cost.), la libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.), la libertà d’opinione e d’informazione (art. 16 Cost.), la libertà di riunione (art. 22 Cost.) o la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.). Secondo l’articolo 36 Cost., tali restrizioni devono essere giustificate da un interesse pubblico e proporzionate allo scopo. L’interesse pubblico risulta senz’altro dall’obbligo, inserito tra i compiti della LMSI, di rilevare e combattere tempestivamente i pericoli dovuti alle attività terroristiche e di estremismo violento. Quanto alla proporzionalità, va rilevato che il divieto di una determinata attività alle condizioni indicate nella legge non è a priori sproporzionato, ma che vanno piuttosto ponderati gli interessi in causa nel caso specifico.
2.36 Articolo 27 capoverso 1bis
L’articolo 27 della legge impone al Consiglio federale di informare annualmente, o secondo necessità, l’Assemblea federale, i Cantoni e l’opinione pubblica sulla sua valutazione dello stato della minaccia nonché sulle attività degli organi di sicurezza della Confederazione. Allo stesso modo, s’intende obbligare il Dipartimento a informare annualmente, o secondo necessità, sull’utilizzo degli strumenti introdotti con la presente revisione. Alla luce delle eventuali restrizioni dei diritti fondamentali, appare indispensabile informare sull’uso delle identità fittizie, sull’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni e sul divieto di determinate attività. Del resto, il Dipartimento riceve già oggi rendiconti completi senza che esista un espresso obbligo legale (rapporti sulle operazioni).
2.37 Articolo 29a
La LMSI in vigore non contiene disposizioni in materia di procedura e di rimedi giuridici, ad eccezione dell’articolo 18, che disciplina il diritto d’essere informati dei dati personali trattati nel sistema d’informazione dell’Ufficio federale. L’introduzione della