Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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Articolo 317bis
La falsità in atti è reato (cfr. art. 251, 252, 255, 317 CP). L’attuale articolo 317bisCP autorizza tuttavia l’allestimento e l’utilizzo, nel quadro di un’inchiesta mascherata, di documenti atti a costituire o conservare un’identità fittizia nell’ambito di un’inchiesta mascherata approvata dal giudice. La norma penale va adeguata affinché la deroga comprenda anche l’utilizzo delle identità mascherate secondo la LMSI.
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Articolo 99 capoverso 1 secondo periodo e articolo 2
Limitando (in linea di principio) l’esplorazione radio a obiettivi situati all’estero, come previsto all’articolo 99 capoverso 1 dell’avamprogetto, si intende mettere in atto quanto raccomandato dalla Delegazione delle Commissioni della gestione nel suo rapporto del 10 novembre 2003 sul progetto ONYX. Per esplorazione radio all’estero s’intende il rilevamento di emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazione provenienti dall’estero. Oggi a tale scopo vengono impiegati sia il sistema ONYX per le comunicazioni trasmesse via satellite sia apparecchi riceventi capaci di captare le onde corte. Sarà lo sviluppo tecnico a determinare quali strumenti e sistemi verranno utilizzati in futuro per l’esplorazione radio all’estero. L’avamprogetto rinuncia volutamente a una definizione più specifica e utilizza l’espressione generica di «esplorazione radio».
Articolo 99 capoverso 1bis
Secondo il capoverso 1 secondo periodo, l’esplorazione radio va in linea di massima impiegata per obiettivi situati all’estero. Tuttavia, l’esercito necessita tuttora dell’esplorazione radio in Svizzera. Alla luce del carattere generale della norma istituita al capoverso 1 secondo periodo, e considerato che le restrizioni dei diritti fondamentali, come quello a tutela della sfera privata, richiedono una base legale formale, l’impiego dell’esplorazione radio contro civili in Svizzera va disciplinato esplicitamente. Il capoverso 1bisammette pertanto l’esplorazione radio da parte dell’esercito in Svizzera nei due casi seguenti.
Lettera a: sorveglianza delle frequenze. Nel corso dei suoi interventi, l’esercito deve poter controllare se eventuali civili si stanno servendo delle frequenze assegnate ai militari. Se del caso, identificherà e filtrerà tali utenti civili. Soltanto eliminando gli utenti civili indesiderati, l’esercito può garantire la capacità di comunicazione necessaria all’espletamento dei suoi compiti.
Lettera b: salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo. Secondo l’ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS; RS 748.111.1), tale compito spetta alle Forze aeree. A tale scopo devono potersi avvalere dell’esplorazione radio per intercettare le comunicazioni radio trasmesse tra aerei militari e civili e le loro stazioni terrene (civili o militari). Ciò permette di riconoscere e identificare, tra l’altro, aeromobili sconosciuti e, se del caso, di adottare le misure di difesa adeguate. Le Forze aeree si servono dell’esplorazione radio anche per vigilare sullo spazio aereo e descrivere la situazione aerea, come prescritto dall’articolo 5 OSS.
Inoltre, l’impiego dell’esplorazione radio da parte dell’esercito contro obiettivi civili in Svizzera (o all’estero) è ammessa anche nell’ambito della legittima difesa o di uno stato di necessità, ad esempio per proteggere i militari da un imminente attacco sfer-