Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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2.35 Articolo 18n
La disposizione autorizza il capo del Dipartimento a pronunciare divieti amministrativi nei confronti di determinate attività, purché connesse a una concreta minaccia alla sicurezza interna o esterna. Nel diritto vigente, l’emanazione di divieti del genere deve fondarsi sulla Costituzione federale. Il Consiglio federale è autorizzato a emanare ordinanze e decisioni per tutelare gli interessi del Paese (art. 184 cpv. 3 Cost.) o per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna (art. 185 cpv. 3 Cost.). Tutte le ordinanze fondate su queste due disposizioni costituzionali devono tuttavia essere limitate nel tempo e non possono essere prorogate a tempo indeterminato. Altrimenti si rischierebbe di minare la Costituzione. Ecco perché si intende creare la possibilità, a livello di legge, di vietare determinate attività in caso di minaccia alla sicurezza nazionale.
La nuova disposizione lascia intatte le citate competenze del Consiglio federale secondo gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost., competenze che continuano a sussistere in parallelo (cfr. anche quanto esposto in merito agli art. 18e in fine e 29a cpv. 1).
Per i divieti o le misure emanate dal Consiglio federale in virtù della Costituzione federale sono previste vie di ricorso diverse da quelle applicabili a un divieto disposto dal Dipartimento secondo il nuovo disciplinamento proposto. Le decisioni del Consiglio federale sono atti di governo; possono essere impugnate dinanzi a un Tribunale della Confederazione soltanto se il diritto internazionale pubblico conferisce un diritto al giudizio da parte di un tribunale5, altrimenti sono definitive. Per contro, le disposizioni emesse in base alla LMSI sono impugnabili mediante ricorso al TAF, la cui decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
Capoverso 1
La disposizione permette di vietare determinate attività. Vi sono ad esempio comportamenti che a prima vista possono sembrare innocui o addirittura degni di sostegno, quali le raccolte di fondi a favore di vedove e orfani in una zona di conflitto all’estero. Non di rado, però, in tale contesto vengono esercitate pressioni che rasentano l’estorsione (ad es. si avvicinano i membri di una comunità straniera residente nel nostro Paese lasciando intendere che, se si rifiutano di fare una donazione, i loro familiari rimasti in patria ne pagheranno lo scotto). Inoltre, molto probabilmente, i fondi raccolti non vengono destinati allo scopo indicato in Svizzera, ma finiscono, almeno in parte, ad alimentare tutt’altre cause, quali ad esempio l’acquisto di armi per un movimento di resistenza operante nella zona di conflitto. Tuttavia, tali macchinazioni sono difficili da provare in via diretta: i donatori involontari in Svizzera tacciono per paura di nuocere a sé stessi e ai loro familiari, amici e conoscenti rimasti in patria; le tracce del denaro si perdono nei meandri dei trasferimenti di capitali, dell’uso dei fondi attestato da certificati stranieri lacunosi o contraffatti (o autentici, ma fasulli sotto il profilo del contenuto) e via dicendo.
Il capo del Dipartimento deve definire il contenuto del divieto con la massima precisione possibile. Le sanzioni penali per chi viola il divieto sono fissate all’articolo 292
5 Cfr. DTF 125 II 417; tale giurisprudenza è esplicitamente sancita all’art. 83 lett. a della legge federale sul Tribunale federale (FF 2005 3643) e all’art. 32 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale amministrativo federale (FF 2005 3689). L’entrata in vigore di entrambe le leggi è prevista per il 1° gennaio 2007.