Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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Per quanto riguarda il diritto d’essere informati, per il settore della prevenzione e per gli accertamenti preliminari di polizia giudiziaria, valgono regole simili. In virtù dell’articolo 14 capoverso 4 LUC e dell’articolo 18 capoverso 6 LMSI, le persone registrate che hanno inoltrato una domanda d’informazione e che, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 14 capoverso 2 LUC e 18 capoverso 1 LMSI, hanno dapprima ottenuto informazioni indirette da parte dell’Incaricato federale della protezione dei dati (IFPD), hanno diritto di essere poi informate anche direttamente non appena l’interesse a mantenere il segreto viene a cadere, al più tardi però quando scade il periodo di trattamento da parte delle autorità. Questo rimedio giuridico ex post contempla anche la comunicazione di informazioni raccolte sotto copertura.

1.1.7 Collaborazione fra il SAP e la PGF

L’attività di protezione dello Stato, incentrata sulla prevenzione, non esclude la trasmissione di dati dei servizi segreti ad autorità di perseguimento penale svizzere e straniere, se questi dati sono utili per il perseguimento penale. L’articolo 17 capoverso 1 LMSI sancisce persino l’obbligo di trasmettere alle autorità svizzere di perseguimento penale le informazioni rilevanti per perseguire i reati.

Non appena il SAP, nel corso della sua attività di servizio segreto, scopre indizi che potrebbero giustificare un sospetto di reato, li trasmette alle competenti autorità di perseguimento penale federali o cantonali. A seconda della consistenza degli indizi trasmessi, le autorità di perseguimento penale aprono direttamente un’inchiesta oppure effettuano ulteriori accertamenti per corroborare ulteriormente o delimitare il fondato sospetto di reato.

D’altro canto, l’articolo 13 LMSI impone a tutti i servizi di polizia e gli organi di perseguimento penale di fornire informazioni e di comunicare spontaneamente al SAP le minacce concrete per la sicurezza interna o esterna di cui giungono a conoscenza. Detti servizi informano inoltre in virtù dei mandati generali di informazione ai sensi dell’articolo 11 LMSI o di mandati conferiti nel caso specifico.

1.1.8 Raffronto schematico

La repressione e la prevenzione comportano entrambe compiti rilevanti per la sicurezza. Tuttavia, analizzano problematiche diverse da prospettive diverse. Per la distinzione è fondamentale lo scopo («preventivo» o «repressivo») degli accertamenti.