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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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h. la dichiarazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali che quelli menzionati nei documenti giustificativi.

2 Per le indicazioni già contenute nell’atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare.

3 In caso di conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:

a. i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari;

b. per quanto già disponibili, i contratti di assunzione di beni con gli allegati necessari;

c. la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori;

d. l’attestazione di verifica senza riserve di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.

Art. 68 Atto costitutivo

L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

a. i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti;

b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima;

c. la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito;

d. la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo d’emissione, con l’impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione;

e. il fatto che i membri del consiglio d’amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali;

f. il fatto che l’ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione;

g. la constatazione dei promotori che:

1. tutte le azioni sono state validamente sottoscritte ;

2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d’emissione;

3. la prestazione dei conferimenti è conforme alle esigenze legali e statutarie;

h. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l’attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;

i. le firme dei promotori.

Art. 69 Contenuto dell’iscrizione

1 L’iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:

a. la costituzione;

b. la ditta e il numero di identificazione;

c. la sede e il domicilio legale;

d. la forma giuridica;

e. la data dello statuto;

f. la durata della società per quanto sia limitata;

g. lo scopo;

h. l’entità del capitale azionario e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;