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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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Capitolo 9: Rimedi giuridici

Art. 54 Blocco del registro

1 Su opposizione di terzi, l’ufficio del registro di commercio rinuncia provvisoriamente all’iscrizione nel registro giornaliero (blocco del registro).

2 L’ufficio del registro di commercio informa l’ente giuridico in merito all’opposizione. Se il giudice lo ordina, permette all’opponente di consultare gli atti.

3 Il blocco del registro cessa se:

a. il terzo non prova entro cinque giorni all’Ufficio del registro di commercio che ha presentato una domanda al giudice per ottenere una misura provvisionale; o

b. il giudice ha respinto definitivamente la domanda volta a ottenere una misura provvisionale.

4 Il giudice decide senza indugio in una procedura sommaria sul blocco del registro. Trasmette una copia della decisione all’ufficio del registro di commercio.

5 Se presentano opposizione contro un’iscrizione già riportata nel registro giornaliero, i terzi sono rinviati davanti al giudice.

Art. 55 Vie di diritto cantonali

1 Le decisioni dell’ufficio cantonale del registro di commercio sono impugnabili. Ogni Cantone designa un’unica autorità giudiziaria di ricorso competente in materia di registro di commercio.

2 La facoltà di ricorrere è data ai richiedenti la cui iscrizione è stata respinta o alle persone interessate direttamente da un’iscrizione d’ufficio.

3 I ricorsi contro le decisioni degli uffici cantonali del registro di commercio devono essere interposti entro 30 giorni dalla notifica delle decisioni.

4 Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio e gratuitamente le loro decisioni all’UFRC.

Capitolo 10: Scopo, ditta, nome e numero d’identificazione Art. 56 Scopo

1 Lo scopo deve essere definito in modo tale da permettere a terzi di identificare chiaramente il campo d’attività dell’ente giuridico.

2 Per l’iscrizione è ripresa inalterata la definizione dello scopo dell’ente giuridico dallo statuto o dall’atto di fondazione. È fatta salva la verifica della definizione dello scopo da parte dell’ufficio del registro di commercio.

Art. 57 Costituzione della ditta e del nome

1 La ditta identifica l’ente giuridico nelle relazioni giuridiche. Deve essere chiaramente riconoscibile come il suo segno distintivo.

2 Ogni ente giuridico può avere una ditta soltanto. La ditta non può essere costituita da più parti di cui ciascuna costituisce una ditta indipendente.

3 Una ditta è costituita da almeno una lettera o una cifra. Può contenere segni d’interpunzione purché vengano utilizzati conformemente al loro significato. I segni «+» e «&» possono essere utilizzati con il significato di «e». L’utilizzo di altri segni figurativi e simboli non è ammesso.

4 Se la ditta è redatta in diverse lingue, il contenuto di tutte le versioni deve concordare. Soltanto le versioni registrate nel registro di commercio beneficiano della protezione accordata alle ditte.