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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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i. per quanto sia emesso un capitale di partecipazione, la sua entità e i conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;

j. se del caso, le azioni con diritto di voto;

k. nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti;

l. nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;

m. per quanto siano emessi dei buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;

n. i membri del consiglio di amministrazione;

o. le altre persone autorizzate a rappresentare;

p. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto;

q. per quanto la società effettui una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;

r. l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;

s. la forma delle comunicazioni del consiglio d’amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto.

2 Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:

a. il conferimento in natura con l’indicazione della data del contratto, dell’oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo;

b. l’assunzione di beni fissa o prevista con l’indicazione della data, dell’oggetto del contratto e della controprestazione della società;

c. la compensazione di crediti, con l’indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo;

d. il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all’ulteriore precisazione contenuta nello statuto.

3 Qualora un azionista conferisca una quota in natura, il cui valore supera il prezzo di emissione delle azioni sottoscritte e per la quale la società, oltre alle azioni emesse, concede una controprestazione, nel registro di commercio si deve iscrivere un’assunzione di beni che corrisponde all’entità di tale controprestazione (conferimento in natura combinato con un’assunzione di beni).

Sezione 2: Aumento ordinario del capitale azionario Art. 70 Notificazione e documenti giustificativi

1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro tre mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale. Le notificazioni, inoltrate dopo questo termine, sono respinte.

2 Con la notificazione per l’iscrizione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale;

b. l’atto pubblico sulle constatazioni del consiglio d’amministrazione e sulla modificazione dello statuto;

c. lo statuto modificato;

d. il rapporto d’aumento firmato da un membro del consiglio d’amministrazione autorizzato a firmare;