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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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Art. 61 Notificazione e documenti giustificativi
Con la notificazione per l’iscrizione di una ditta individuale occorre fornire i documenti giustificativi soltanto se:
a. i fatti da iscrivere non risultano dalla notificazione;
b. è necessario in virtù di altre disposizioni.
Art. 62 Contenuto dell’iscrizione
L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
a. la ditta e il numero di identificazione;
b. la sede e il domicilio legale;
c. la forma giuridica;
d. lo scopo;
e. il titolare della ditta individuale;
f. le persone autorizzate a rappresentare.
Art. 63 Cancellazione
1 Se il titolare di una ditta individuale cessa l’attività aziendale o la trasferisce a un’altra persona o a un altro ente giuridico, deve notificare la cancellazione della ditta individuale.
2 Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, ciascuno degli eredi è obbligato a notificare la cancellazione. Se l’attività aziendale prosegue e sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 61 capoverso 1, il nuovo titolare è obbligato a notificare l’impresa. Alla ditta individuale è assegnato un nuovo numero di identificazione.
3 Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio figura anche il motivo della cancellazione.
Capitolo 12: Società in nome collettivo o in accomandita
Art. 64 Notificazione e documenti giustificativi
Con la notificazione per l’iscrizione di una società in nome collettivo o in accomandita occorre fornire i documenti giustificativi soltanto se:
a. i fatti da iscrivere non risultano dalla notificazione;
b. è necessario in virtù di altre disposizioni .
Art. 65 Contenuto dell’iscrizione
1 L’iscrizione nel registro di commercio delle società in nome collettivo contiene le indicazioni seguenti:
a. la ditta e il numero di identificazione;
b. la sede e il domicilio legale;
c. la forma giuridica;
d. la data alla quale prende avvio la società;
e. lo scopo;
f. i soci;
g. le persone autorizzate a rappresentare.
2 L’iscrizione nel registro di commercio delle società in accomandita contiene le indicazioni seguenti:
a. la ditta e il numero di identificazione;