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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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Art. 72 Contenuto dell’iscrizione

1 L’iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale contiene le indicazioni seguenti:

a. la qualifica di aumento ordinario del capitale;

b. la data della modificazione dello statuto;

c. l’ammontare del capitale azionario dopo l’aumento;

d. l’ammontare dei conferimenti effettuati dopo l’aumento;

e. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l’aumento;

f. nel caso di azioni con diritto di voto, i privilegi ad esse inerenti;

g. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;

h. se del caso, la limitazione della trasferibilità dell’azione;

i. per quanto l’aumento sia stato effettuato mediante capitale proprio, un’indicazione in tal senso.

2 Se in occasione dell’aumento del capitale vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 69 capoversi 2 e 3.

Sezione 2: Aumento di capitale autorizzato Art. 73 Decisione d’autorizzazione dell’assemblea generale

1 Con la notificazione per l’iscrizione della deliberazione dell’assemblea generale concernente un aumento di capitale autorizzato occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale concernente l’autorizzazione rilasciata dal consiglio d’amministrazione;

b. lo statuto modificato.

2 Lo statuto contiene le indicazioni seguenti (art. 651 cpv. 2 e 3 CO; art. 650 cpv. 2 CO):

a. l’ammontare nominale del capitale autorizzato e l’ammontare dei conferimenti da effettuare;

b. il valore nominale e la specie delle azioni;

c. nel caso di azioni con diritto di voto, i privilegi ad esse inerenti;

d. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;

e. se del caso, le limitazioni della trasferibilità delle azioni;

f. nel caso di vantaggi speciali, il loro contenuto e valore nonché il nome dei beneficiari;

g. se del caso, la limitazione o la soppressione del diritto d’opzione e l’utilizzazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi.

3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene:

a. l’aumento di capitale autorizzato con un rinvio allo statuto per i dettagli;

b. la data della deliberazione dell’assemblea generale.

Art. 74 Deliberazione d’aumento e constatazioni del consiglio d’amministrazione

1Con la notificazione per l’iscrizione della deliberazione del consiglio d’amministrazione concernente un aumento del capitale azionario occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all’articolo 70; in luogo dell’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale, occorre fornire l’atto pubblico concernente la deliberazione del consiglio d’amministrazione sull’aumento del capitale azionario.