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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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Art. 72 Contenuto dell’iscrizione
1 L’iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale contiene le indicazioni seguenti:
a. la qualifica di aumento ordinario del capitale;
b. la data della modificazione dello statuto;
c. l’ammontare del capitale azionario dopo l’aumento;
d. l’ammontare dei conferimenti effettuati dopo l’aumento;
e. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l’aumento;
f. nel caso di azioni con diritto di voto, i privilegi ad esse inerenti;
g. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
h. se del caso, la limitazione della trasferibilità dell’azione;
i. per quanto l’aumento sia stato effettuato mediante capitale proprio, un’indicazione in tal senso.
2 Se in occasione dell’aumento del capitale vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 69 capoversi 2 e 3.
Sezione 2: Aumento di capitale autorizzato Art. 73 Decisione d’autorizzazione dell’assemblea generale
1 Con la notificazione per l’iscrizione della deliberazione dell’assemblea generale concernente un aumento di capitale autorizzato occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale concernente l’autorizzazione rilasciata dal consiglio d’amministrazione;
b. lo statuto modificato.
2 Lo statuto contiene le indicazioni seguenti (art. 651 cpv. 2 e 3 CO; art. 650 cpv. 2 CO):
a. l’ammontare nominale del capitale autorizzato e l’ammontare dei conferimenti da effettuare;
b. il valore nominale e la specie delle azioni;
c. nel caso di azioni con diritto di voto, i privilegi ad esse inerenti;
d. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
e. se del caso, le limitazioni della trasferibilità delle azioni;
f. nel caso di vantaggi speciali, il loro contenuto e valore nonché il nome dei beneficiari;
g. se del caso, la limitazione o la soppressione del diritto d’opzione e l’utilizzazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi.
3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene:
a. l’aumento di capitale autorizzato con un rinvio allo statuto per i dettagli;
b. la data della deliberazione dell’assemblea generale.
Art. 74 Deliberazione d’aumento e constatazioni del consiglio d’amministrazione
1Con la notificazione per l’iscrizione della deliberazione del consiglio d’amministrazione concernente un aumento del capitale azionario occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all’articolo 70; in luogo dell’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale, occorre fornire l’atto pubblico concernente la deliberazione del consiglio d’amministrazione sull’aumento del capitale azionario.