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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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2L’atto pubblico concernente la deliberazione d’aumento del consiglio d’amministrazione deve corrispondere alla deliberazione dell’assemblea generale e contenere le indicazioni seguenti:

a. l’ammontare nominale dell’aumento del capitale azionario;

b. il numero delle nuove azioni;

c. il prezzo d’emissione;

d. la specie dei conferimenti;

e. nel caso di conferimenti in natura, il loro oggetto e la stima, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite;

f. nel caso di beni da assumere, il loro oggetto, il nome dell’alienante e la controprestazione della società;

g. l’adeguamento dell’ammontare nominale dell’aumento del capitale azionario autorizzato nello statuto o l’abrogazione della clausola relativa all’aumento autorizzato del capitale.

3 L’atto pubblico concernente le modificazioni statutarie e le constatazioni del consiglio d’amministrazione contiene le indicazioni di cui all’articolo 71 capoverso 2.

4 Se l’aumento del capitale è notificato all’ufficio del registro di commercio dopo lo scadere dell’autorizzazione del consiglio d’amministrazione, non è più possibile iscrivere l’aumento di capitale.

5 Al contenuto dell’iscrizione si applicano per analogia gli articoli 72 e 73 capoverso 3 lettera a.

6 Se durante la durata di validità dell'autorizzazione del consiglio d’amministrazione il capitale azionario non subisce alcun aumento pari all’ammontare nominale, la società notifica all’ufficio del registro di commercio la modificazione statutaria per l’iscrizione.

Sezione 3: Aumento condizionale del capitale Art. 75 Decisione dell’assemblea generale

1 Con la notificazione per l’iscrizione della deliberazione dell’assemblea generale concernente un aumento condizionale di capitale occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico concernente la decisione dell’assemblea generale;

b. lo statuto modificato.

2 Lo statuto contiene le indicazioni seguenti (art. 653b CO):

a. l’ammontare nominale dell’aumento condizionale del capitale e l’ammontare dei conferimenti da effettuare;

b. il valore nominale e la specie delle azioni;

c. il numero massimo di azioni che possono essere emesse nel quadro dell’esercizio dei diritti di conversione o d’opzione;

d. nel caso di azioni con diritto di voto, i privilegi ad esse inerenti;

e. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;

f. se del caso, le limitazioni della trasferibilità delle azioni;

g. la cerchia delle persone che beneficiano di un diritto di conversione o d’opzione;

h. se del caso, la soppressione o la limitazione dei diritti d’opzione degli azionisti.

3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. l’aumento condizionale di capitale con un rinvio allo statuto per i dettagli;

b. la data della deliberazione dell’assemblea generale.