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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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5Determinante per l’iscrizione della ditta è la formulazione che figura nello statuto. Se l’ente giuridico non ha uno statuto, la formulazione della ditta è determinata in base alla notificazione.

6 Le prescrizioni della presente disposizione si applicano per analogia ai nomi delle fondazioni e delle associazioni iscritte.

Art. 58 Identità della ditta

1 L’ufficio del registro di commercio in occasione dell’iscrizione e l’UFRC in occasione dell’approvazione verificano se la nuova ditta o la ditta modificata coincide con un’altra ditta già iscritta (identità della ditta). L’approvazione è negata se l’utilizzo di ditte identiche è contrario alle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

2 La valutazione se ditte simili si distinguono sufficientemente l’una dall’altra, spetta al giudice.

Art. 59 Numero di identificazione

1 A ogni ente giuridico iscritto nel registro di commercio è assegnato un numero di identificazione al più tardi al momento dell’iscrizione nel registro giornaliero.

2 Il numero di identificazione permette di identificare un ente giuridico in modo permanente. Tale numero è immutabile e, per le persone giuridiche, deve figurare con la ditta sulle lettere, i bollettini d’ordinazione e le fatture.

3 Il numero di identificazione di un ente giuridico cancellato non può essere riassegnato. Se un ente giuridico cancellato è nuovamente iscritto nel registro di commercio, gli è assegnato il suo numero di identificazione antecedente.

4 In caso di fusione mediante incorporazione, l’ente giuridico assuntore conserva il proprio numero di identificazione. In caso di fusione mediante combinazione, all’ente giuridico sorto dalla fusione è assegnato un nuovo numero di identificazione.

5 Se da una scissione nasce un nuovo ente giuridico, le è assegnato un nuovo numero di identificazione. Gli altri enti giuridici che partecipano alla scissione conservano i rispettivi numeri di identificazione.

6 Se una società in nome collettivo o in accomandita continua l’attività come ditta individuale conformemente all’articolo 579 CO, il numero di identificazione resta invariato.

Capitolo 11: Ditta individuale

Art. 60 Obbligo di iscrizione e iscrizione volontaria

1 Le persone fisiche, che gestiscono un’impresa in forma commerciale e che conseguono un introito lordo all’anno pari ad almeno 100 000 franchi (cifra d’affari), hanno l’obbligo di far iscrivere la loro ditta individuale nel registro di commercio. Se la medesima persona è titolare di più ditte individuali, occorre sommare le rispettive cifre d’affari.

2 L’obbligo di iscrizione nasce non appena sono disponibili cifre affidabili concernenti la cifra d’affari annuale.

3 È fatto salvo l’obbligo di iscrizione in virtù di altre disposizioni.

4 Le persone fisiche, che gestiscono un’impresa e non sottostanno all’obbligo di iscrizione, hanno il diritto di far iscrivere la loro ditta individuale.