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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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2 La relazione di revisione attesta che:
a. i crediti dei creditori rimarranno interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario;
b. l’ammontare della riduzione del capitale azionario non supera quello dell’eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite (art. 735 CO).
3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
a. il fatto che il capitale azionario è stato ridotto per togliere un’eccedenza passiva accertata nel bilancio;
b. la data della modificazione dello statuto;
c. la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;
d. l’ammontare della riduzione del capitale azionario;
e. la menzione sull’impiego dell’ammontare della riduzione;
f. l’ammontare del capitale azionario dopo la sua riduzione;
g. l’ammontare dei conferimenti effettuati dopo la riduzione del capitale azionario;
h. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo la riduzione del capitale azionario.
Art. 81 Riduzione e aumento simultanei del capitale pari o superiore all’ammontare anteriore
1 Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale pari o superiore all’ammontare anteriore, con la notificazione per l’iscrizione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a. l’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale;
b. i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario qualora l’aumento del capitale sia superiore all’ammontare anteriore;
c. lo statuto in caso di modificazione.
2 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
a. il fatto della riduzione del capitale azionario con aumento simultaneo;
b. l’ammontare della riduzione del capitale azionario;
c. la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;
d. il nuovo ammontare del capitale azionario purché l’aumento sia stato superiore all’ammontare anteriore;
e. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l’aumento del capitale azionario;
f. il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati;
g. se del caso, le azioni con diritto di voto;
h. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
i. se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni;
j. la nuova data dello statuto in caso di modificazione.
3 Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato, nel registro di commercio è iscritto l’annullamento delle azioni emesse precedentemente.
4 Se, al momento dell’aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 67 capoverso 3 e 69 capoversi 2 e 3.