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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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Capitolo 5: Notificazione e documenti giustificativi
Sezione 1: Principio della notificazione e della prova documentata
Art. 20
1 L’iscrizione nel registro di commercio si fonda su una notificazione; è fatta salva l’iscrizione d’ufficio.
2 I fatti da iscrivere devono essere documentati. I documenti giustificativi necessari a tal fine sono da inoltrare all’ufficio del registro di commercio.
3 Se per l’inoltro della notificazione è previsto un termine, quest’ultimo è reputato osservato se la notificazione e i documenti giustificativi sono stati prodotti entro questo termine e sono conformi ai requisiti legali.
Sezione 2: La notificazione Art. 21 Contenuto, forma e lingua
1 La notificazione identifica chiaramente l’ente giuridico e indica i fatti da iscrivere.
2 La notificazione può essere inoltrata in forma scritta o elettronica.
3 Per la notificazione in forma elettronica è necessario usare il modulo elettronico degli uffici cantonali del registro di commercio.
4 Le notificazioni devono essere allestite in una lingua ufficiale del Cantone nel quale è effettuata l’iscrizione.
Art. 22 Persone obbligate alla notificazione
1 La notificazione per l’iscrizione è effettuata dall’ente giuridico interessato e firmata dalle persone seguenti:
a. in caso di ditte individuali: dal titolare (art. 934 CO);
b. in caso di società in nome collettivo o in accomandita: da tutti i soci (art. 552 cpv. 2 CO; art. 594 cpv. 3 CO);
c. in caso di persone giuridiche: da due membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione o da un membro autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale (art. 931a CO);
d. in caso di società in accomandita per investimenti collettivi di capitale: da una persona autorizzata a rappresentare per ogni socio illimitatamente responsabile;
e. in caso di istituti di diritto pubblico: dalle persone competenti in virtù del diritto pubblico (art. 931a CO);
f. in caso di procura non commerciale: dal proprietario (art. 458 cpv. 3 CO);
g. in caso di indivisione: dal capo dell’indivisione (art. 341 cpv. 3 CC);
h. in caso di succursale di enti giuridici con sede in Svizzera o all’estero: da una persona autorizzata a rappresentare iscritta nel registro di commercio presso la sede principale o la sede della succursale;
i. in caso di cancellazione di un ente giuridico: dai liquidatori (art. 589, art. 619, art. 746, art. 764 cpv. 2, art. 826 cpv. 2, art. 913 CO; art. 58 CC)
2 La notificazione può inoltre essere effettuata dalle persone interessate:
a. in caso di cancellazione dei membri degli organi e dei poteri di rappresentanza (art. 938b CO);
b. in caso di modificazione dei dati personali conformemente all’articolo 34 capoverso 1 lettere a-e.