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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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lettere c e d, gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione relativi all’approvazione del contratto di fusione, a meno che detto contratto non rechi la firma di tutti i membri di tali organi. Devono inoltre provare che le società adempiono le condizioni di cui all’articolo 23 LFus, se ciò non risulta da altri documenti giustificativi.
Art. 151 Contenuto dell’iscrizione
1
L’iscrizione nel registro di commercio della società assuntrice contiene le indicazioni seguenti:
a. la ditta o il nome, la sede e il numero di identificazione delle società partecipanti alla fusione;
b. la data del contratto di fusione e del bilancio di fusione e, se del caso, del bilancio intermedio;
c. il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti;
d. se del caso, le quote sociali e i diritti societari, come pure l’eventuale conguaglio riconosciuti ai soci della società trasferente (art. 7 LFus);
e. se del caso, l’indennità (art. 8 LFus);
f. se del caso, l’aumento del capitale derivante dalla fusione;
g. la menzione dell’attestazione di un perito revisore abilitato in caso di perdita di capitale o di eccedenza di debiti (art. 6 cpv. 2 LFus);
h. in caso di fusione mediante combinazione, i dati necessari all’iscrizione della nuova società.
2
L’iscrizione nel registro di commercio della società trasferente contiene le indicazioni seguenti:
a. la ditta o il nome, la sede e il numero di identificazione delle società partecipanti alla fusione;
b. il fatto che la società è cancellata a seguito di fusione (art. 21 cpv. 3 LFus).
Sezione 3: Scissione di società di capitali e società cooperative Art. 152 Notificazione e ufficio del registro di commercio competente
1
Ognuna delle società partecipanti alla scissione deve chiedere l’iscrizione dei fatti che la riguardano all’ufficio del registro di commercio (art. 51 cpv. 1 LFus) in una lingua ufficiale del registro di commercio interessato.
2
Se le società partecipanti alla scissione non appartengono tutte al medesimo distretto del registro, la verificazione della scissione e di tutta la pertinente documentazione compete all’ufficio del registro di commercio presso la sede della società trasferente. Questo informa gli uffici del registro di commercio presso la sede delle società
assuntrici in merito alle iscrizioni da operare e trasmette loro le notificazioni che li riguardano e le copie autentiche dei documenti giustificativi rilevanti. La scissione delle società assuntrici è iscritta senza procedere a ulteriori verificazioni.