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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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altro investimento collettivo di capitale del medesimo titolare dell’autorizzazione o di un titolare che gli è prossimo.
4Le prestazioni delle società immobiliari ai membri della loro gestione, alla direzione e al personale devono essere assegnate agli accrediti ai quali hanno diritto la direzione del fondo e la SICAV in virtù del regolamento del fondo.
Art. 32 Obbligo di diligenza
(art. 20 cpv. 1 lett. b LICol)
I titolari dell’autorizzazione provvedono a un’efficace separazione interna tra le funzioni di direzione, di gestione patrimoniale e di commercio. In casi motivati l’autorità di vigilanza può autorizzare eccezioni oppure ordinare la separazione di ulteriori funzioni.
Art. 33 Obbligo di informazione
(art. 20 cpv. 1 lett. c e art. 23 LICol)
1I titolari dell’autorizzazione avvertono in particolare gli investitori dei rischi vincolati a un determinato investimento.
2Essi pubblicano tutti i costi che risultano dall’emissione e dal riscatto delle quote, nonché dall’amministrazione dell’investimento collettivo di capitale. Inoltre essi pubblicano l’utilizzazione delle commissioni amministrative e la riscossione di eventuali commissioni a dipendenza del risultato (Performance Fee).
3Nell’esercizio dei diritti dei soci e dei diritti dei creditori essi garantiscono una trasparenza che consente agli investitori di ricostruire l’esercizio di tali diritti.
Titolo 2: Investimenti collettivi di capitale aperti
Capitolo 1: Fondo di investimento contrattuale
Sezione 1: Patrimonio minimo (art. 25 cpv. 3 LICol)
Art. 34
1Il fondo di investimento, rispettivamente il segmento patrimoniale di un umbrella fund deve essere presentato alla sottoscrizione (lancio) entro un anno dall’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza. La direzione del fondo ha l’obbligo di comunicare immediatamente il lancio del fondo all’autorità di vigilanza.
2Il fondo di investimento, rispettivamente il segmento patrimoniale di un umbrella fund deve disporre al più tardi dopo un anno dal suo lancio di un patrimonio netto di almeno 10 milioni di franchi.
3L’autorità di vigilanza può prorogare i termini su corrispondente richiesta.