Progetto
Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto
c. le spese notarili;
d. le tasse di mutazione nel caso dei fondi immobiliari;
e. le commissioni di vendita a terzi;
f. i tributi;
g. le altre spese che non risultano dall’amministrazione degli investimenti.
3Il contratto del fondo indica gli accrediti e le spese accessorie in un’unica sezione e li struttura in funzione del tipo, dell’entità massima e del calcolo.
4La riscossione di una commissione forfettaria è ammessa soltanto se copre gli accrediti e le spese accessorie (all in fee).
5Il contratto del fondo impone alla direzione del fondo l’obbligo di pubblicare nel prospetto l’utilizzazione prevista della commissione di gestione.
6I rimborsi e le commissioni di tutela delle consistenze possono essere prelevate sulle commissioni di gestione soltanto se espressamente previsto dal contratto del fondo.
Art. 38 Organi di pubblicazione
(art. 26 cpv. 3 lett. h LICol)
1Si considerano organi di pubblicazione del fondo di investimento i media stampati ed elettronici menzionati nel prospetto. Almeno un organo di pubblicazione deve essere un quotidiano o un settimanale.
2Negli organi di pubblicazione devono essere pubblicati tutti i fatti soggetti a pubblicazione nei confronti dei quali gli investitori dispongono di un diritto di opposizione all’autorità di vigilanza, nonché lo scioglimento del fondo di investimento.
Art. 39 Classi di quote
(art. 26 cpv. 3 lett. k e art. 78 cpv. 3 LICol)
1Con il consenso della banca depositaria e l’approvazione dell’autorità di vigilanza, la direzione del fondo può creare, sopprimere o riunire classi di quote. A tale scopo essa si orienta sui seguenti criteri: struttura dei costi, valuta di riferimento, distribuzione o tesaurizzazione dei redditi, investimento minimo o cerchia degli investitori.
2I dettagli sono disciplinati nel prospetto.
3La direzione del fondo pubblica la creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote negli organi di pubblicazione. Soltanto la riunione è considerata modifica del contratto del fondo e sottostà come tale all’articolo 27 della legge.
4L’articolo 109 capoverso 3 lettere a–c è applicabile per analogia.