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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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attività di distributori, oppure il deposito di un’adeguata cauzione di uguale entità;
b. modalità di distribuzione ammesse; e
c. un contratto scritto di distribuzione con la direzione del fondo, la SICAV, la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o la SICAF, nonché con la banca depositaria, rispettivamente con l’ufficio di pagamento e con il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri, nel quale è espressamente vietata l’accettazione di pagamenti per l’acquisto di quote.
2Essa concede l’autorizzazione alle persone giuridiche e alle società di persone aventi la capacità giuridica se esse o le persone con mansioni direttive adempiono le condizioni del capoverso 1.
3Essa può inoltre fare dipendere l’autorizzazione dall’assoggettamento del distributore alle corrispondenti direttive di un’organizzazione settoriale.
Capitolo 4: Norme di comportamento
Art. 30 Obbligo di fedeltà
(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)
1I titolari dell’autorizzazione e le persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto o sono loro prossime possono acquistare soltanto a prezzo di mercato investimenti per proprio conto da investimenti collettivi di capitale e alienare loro soltanto a prezzo di mercato investimenti provenienti dal proprio inventario.
2Essi devono rinunciare alle indennità che spettano loro in virtù del regolamento del fondo, del contratto di società o del regolamento di investimento per le prestazioni delegate a terzi, sempreché tali indennità non vengano utilizzate per pagare le prestazioni di terzi.
3Non possono essere addebitati costi se gli investimenti in investimenti collettivi di capitale sono trasferiti a un altro investimento del titolare dell’autorizzazione o a un investimento che gli è prossimo.
Art. 31 Obbligo speciale di fedeltà nel caso degli investimenti immobiliari
(art. 20 cpv. 1 lett. a, art. 21 cpv. 3 e art. 63 LICol)
1I titolari dell’autorizzazione calcolano esclusivamente secondo i prezzi usuali del ramo gli onorari delle persone fisiche o giuridiche che sono loro prossime e che collaborano per conto dell’investimento collettivo di capitale, come nel caso della costruzione, della compera e della vendita di oggetti edilizi.
2L’ufficio di revisione verifica il conto degli onorari nell’ambito della revisione ordinaria.
3Non possono essere addebitate indennità per prestazioni di compravendita se gli investimenti immobiliari di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un