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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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4Trascorso il termine di cui ai capoversi 2 e 3 la direzione del fondo comunica immediatamente all’autorità di vigilanza un calo al di sotto del minimo.
Sezione 2: Contratto del fondo
Art. 35 Direttive della politica di investimento
(art. 26 cpv. 3 lett. b LICol)
1Il contratto del fondo descrive gli investimenti autorizzati:
a. secondo il tipo (diritti di partecipazione, diritti di credito, strumenti finanziari derivati; edifici d’abitazione, immobili utilizzati a scopo commerciale; metalli preziosi; merci di massa ecc.);
b. per settori, Paesi o gruppi di Paesi.
2Nel caso dei fondi ai sensi degli articoli 68 e seguenti della legge esso contiene inoltre indicazioni sulla politica di investimento e sul tipo di valutazione degli investimenti, corrispondenti alle peculiarità e ai rischi dei singoli investimenti.
3Il contratto del fondo descrive le tecniche e gli strumenti di investimento ammessi.
Art. 36 Prezzo di emissione e di riscatto; supplementi e deduzioni
(art. 26 cpv. 3 lett. c LICol)
1I supplementi e le deduzioni dal valore di inventario devono essere enumerati singolarmente nel contratto del fondo, segnatamente:
a. accrediti alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a terzi per la distribuzione in Svizzera e all’estero (p.es. commissioni di emissione e di riscatto);
b. le spese accessorie che insorgono al momento dell’emissione e del riscatto di quote per la compravendita degli investimenti (art. 37 cpv. 2).
2Le spese accessorie possono essere addebitate al patrimonio del fondo soltanto se il contratto del fondo lo prevede espressamente.
Art. 37 Accrediti e spese accessorie
(art. 26 cpv. 3 lett. e LICol)
1Si considerano in particolare accrediti:
a. le commissioni di emissione e di riscatto;
b. le commissioni amministrative, comprese le commissioni a dipendenza del risultato;
c. gli accrediti speciali di spese.
2Si considerano in particolare spese accessorie:
a. le commissioni di mediazione;
b. gli emolumenti;