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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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Art. 40 Modifica del contratto del fondo; obbligo di pubblicazione, termine
di opposizione, entrata in vigore e pagamento in contanti
(art. 27 cpv. 2 e 3 LICol)
1La direzione del fondo deve pubblicare negli organi di pubblicazione, nella forma prevista dalla legge, ogni modifica dei singoli contratti del fondo. L’autorità di vigilanza ne può eccettuare le modifiche necessarie per legge, che non toccano i diritti degli investitori o che sono esclusivamente di natura formale.
2Il termine di opposizione alla modifica del contratto del fondo inizia a decorrere il giorno della pubblicazione nei media stampati.
3Nella sua decisione l’autorità di vigilanza stabilisce la data di entrata in vigore della modifica del contratto del fondo.
Sezione 3: Direzione del fondo
Art. 41 Amministrazione principale in Svizzera
(art. 28 cpv. 1 LICol)
L’amministrazione principale della direzione del fondo è situata in Svizzera se sono adempite in Svizzera:
a. le attribuzioni inalienabili e irrevocabili del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 716a del Codice delle obbligazioni 30 marzo 19117; e
b. almeno le seguenti attribuzioni minime per i fondi di investimento che amministra:
1. decisione di emissione di quote;
2. decisione in merito alla politica di investimento e alla valutazione degli investimenti;
3. calcolo del valore netto di inventario;
4. fissazione del prezzo di emissione e di riscatto;
5. fissazione delle distribuzioni di utili;
6. fissazione del contenuto del prospetto, del prospetto semplificato, del rapporto annuale o semestrale, nonché di altre pubblicazioni destinate agli investitori; e
7. tenuta della contabilità.
Art. 42 Capitale minimo
(art. 28 cpv. 2 LICol)
La direzione del fondo deve attestare il versamento in contanti di un capitale azionario di almeno 1 milione di franchi.
7 RS 220