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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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Art. 43 Organizzazione
(art. 28 cpv. 4 LICol)
1Il consiglio di amministrazione della direzione del fondo consta di almeno tre membri.
2La direzione del fondo occupa normalmente tre collaboratori a tempo pieno con diritto di firma.
Art. 44 Indipendenza
(art. 27 cpv. 5 LICol)
1È ammessa la qualità simultanea di membro del consiglio di amministrazione della direzione del fondo e della banca depositaria.
2Non è ammessa la qualità simultanea di membro della direzione del fondo e della banca depositaria.
3La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della direzione del fondo deve essere indipendente dalla banca depositaria. I quadri della banca a livello di direzione non sono considerati indipendenti.
4Nessuna persona autorizzata a firmare per conto della direzione del fondo può essere simultaneamente responsabile presso la banca depositaria di compiti ai sensi dell’articolo 73 della legge.
Art. 45 Esercizio dell’attività del fondo
(art. 29 LICol)
1Oltre ai compiti di cui all’articolo 30, rientrano segnatamente nell’attività del fondo:
a. la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
b. l’acquisto di partecipazioni a società il cui scopo principale è l’investimento collettivo di capitale;
c. la tenuta di conti di quote;
d. la distribuzione di investimenti collettivi di capitale.
2La direzione del fondo può esercitare queste attività nonché fornire le altre prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 29 della legge soltanto se previsto dagli statuti.
Art. 46 Definizione di mezzi propri
(art. 32 LICol)
Gli articoli 21–22 si applicano per analogia ai mezzi propri computabili.