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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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2La fusione di direzioni dei fondi o fattispecie analoghe alle fusioni sono considerate cambiamento ai sensi dell’articolo 34 della legge.
Capitolo 2: Società di investimento a capitale variabile
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 50 Definizioni
(art. 36 cpv. 1 LICol)
1La SICAV con gestione autonoma provvede essa stessa all’amministrazione.
2La SICAV con gestione di terzi delega l’amministrazione conformemente all’articolo 51 capoverso 5 della legge.
Art. 51 Scopo
(art. 36 cpv. 1 lett. d LICol)
La SICAV può gestire esclusivamente il proprio patrimonio o i suoi segmenti patrimoniali. Alla SICAV è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 29 della legge.
Art. 52 Patrimonio minimo
(art. 36 cpv. 2 LICol)
L’articolo 34 si applica per analogia al patrimonio minimo della SICAV.
Art. 53 Conferimento minimo
(art. 37 cpv. 2 e 3 LICol)
1All’atto della creazione della SICAV con gestione autonoma gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 500 000 franchi.
2All’atto della creazione della SICAV con gestione di terzi gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 250 000 franchi.
3Il conferimento minimo deve esser mantenuto costantemente.
4La SICAV comunica immediatamente all’autorità di vigilanza un calo al di sotto del minimo.
Art. 54 Definizione e entità dei mezzi propri
(art. 39 LICol)
1I conferimenti versati dagli azionisti imprenditori sono computati come mezzi propri.
2Devono essere dedotti dai mezzi propri:
a. la perdita a bilancio imputabile agli azionisti;