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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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b. il fabbisogno di correzione di valore e di accantonamenti imputabile agli azionisti imprenditori;

c. gli attivi necessari all’esercizio, ma non indispensabili all’esercizio diretto dell’attività della SICAV;

d. i valori immateriali, tranne il software.

3La SICAV con gestione autonoma calcola l’entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l’articolo 47.

4La SICAV con gestione di terzi non deve coprire il patrimonio con mezzi propri (art. 47 cpv. 2).

5Il rapporto prescritto tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo di investimenti collettivi di capitale della SICAV deve essere mantenuto costantemente.

6La SICAV comunica immediatamente all’autorità di vigilanza l’insufficienza di mezzi propri.

7L’autorità di vigilanza disciplina i dettagli.

Art. 55 Prezzo netto di emissione al momento della prima emissione

(art. 40 cpv. 4 LICol)

A prescindere dalla loro appartenenza a categorie diverse, tutte le azioni hanno il medesimo prezzo netto di emissione al momento della prima emissione della loro categoria rispettiva. Esso corrisponde al prezzo di emissione che gli investitori devono versare all’emissione, dedotte le eventuali commissioni.

Art. 56 Scioglimento di segmenti patrimoniali

(art. 41 cpv. 2 LICol)

Gli azionisti imprenditori possono decidere lo scioglimento di segmenti patrimoniali.

Art. 57 Emissione e riscatto di azioni

(art. 42 cpv. 1 e 3 LICol)

1Gli articoli 36 e 37 si applicano per analogia.

2Gli azionisti imprenditori possono restituire le loro azioni se:

a. il rapporto adeguato tra conferimenti e patrimonio complessivo della SICAV è mantenuto anche dopo il riscatto; e

b. il conferimento minimo non scende al di sotto del valore minimo.

Art. 58 Investimenti in azioni proprie

(art. 42 cpv. 2 e 94 LICol)

Gli investimenti di un segmento patrimoniale in altri segmenti patrimoniali della medesima SICAV non costituiscono investimenti in azioni proprie.