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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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Art. 59 Organi di pubblicazione
(art. 43 cpv. 1 lett. f LICol)
L’articolo 38 si applica per analogia.
Art. 60 Diritti di voto
(art. 40 cpv. 4, 47 e 94 LICol)
1Gli azionisti esercitano il diritto di voto:
a. sui segmenti patrimoniali ai quali partecipano;
b. sulla società, quando la decisione concerne la SICAV come un tutto.
2Se la quota di voto di un segmento patrimoniale differisce notevolmente dalla quota patrimoniale attribuibile a tale segmento, gli azionisti possono decidere all’assemblea generale la scomposizione o la fusione delle azioni conformemente al capoverso 1 lettera b. Affinché diventi valida, l’autorità di vigilanza deve dare il suo accordo a questa decisione.
3L’autorità di vigilanza può ordinare la scomposizione o la fusione di azioni di una categoria di azioni.
Sezione 2: Organizzazione
Art. 61 Assemblea generale
(art. 50 e 94 LICol)
1Gli statuti possono prevedere assemblee generali di singoli segmenti patrimoniali se si tratta di decisioni che concernono soltanto tali segmenti.
2Gli azionisti che rappresentano insieme almeno il 10 per cento dei voti di tutti o di singoli segmenti patrimoniali possono esigere la delibera di un oggetto all’assemblea generale della SICAV, rispettivamente a quella dei segmenti patrimoniali.
3L’assemblea generale della SICAV, rispettivamente del segmento patrimoniale, ha la competenza di modificare il regolamento di investimento sempreché:
a. non sia necessaria per legge;
b. tocca i diritti degli azionisti; e
c. non è esclusivamente di natura formale.
4La SICAV pubblica negli organi di pubblicazione le modifiche importanti del regolamento del fondo decise dall’assemblea generale e approvate dall’autorità di vigilanza, con l’indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente.
Art. 62 Consiglio di amministrazione
(art. 51 LICol)
1Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti: