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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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b. le partecipazioni e i crediti nei confronti di società immobiliari ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera b della legge;

c. le quote ad altri fondi immobiliari (compresi i Real Estate Investment Trusts) e a società di investimento immobiliare quotate in una borsa o su un altro mercato regolato, aperto al pubblico, ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera c della legge;

d. i valori immobiliari esteri ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera d della legge.

4I beni fondiari non edificati di un fondo immobiliare devono essere urbanizzati e adeguati a una costruzione immediata.

Art. 83 Ripartizione del rischio e limitazioni

(art. 62 LICol)

1I fondi immobiliari devono ripartire i loro investimenti su almeno dieci beni fondiari. Le particelle adiacenti nonché i complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edili sono considerati un unico bene fondiario.

2Il valore venale di un bene fondiario non può superare il 25 per cento del patrimonio del fondo.

3Agli investimenti secondo le lettere a–d si applicano le seguenti limitazioni riferite al patrimonio del fondo:

a. terreno edificabile, compresi gli stabili da demolire, ed edifici in costruzione, fino a un massimo del 30 per cento;

b. costruzioni in diritto di superficie, fino a un massimo del 20 per cento;

c. cartelle ipotecarie e altri diritti di pegno immobiliare, fino a un massimo del 10 per cento;

d. quote ad altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare ai sensi dell’articolo 82 capoverso 3 lettera c, fino a un massimo del 25 per cento.

4Gli investimenti ai sensi del capoverso 3 lettere a e b possono ammontare al 30 per cento al massimo del patrimonio del fondo.

Art. 84 Influsso determinante della direzione del fondo e della SICAV in

ambito di comproprietà abituale

(art. 59 cpv. 2 LICol)

1La direzione del fondo e la SICAV esercitano un influsso determinante se dispongono della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti.

2Esse devono riservarsi nel quadro di un regolamento per l’uso e l’amministrazione ai sensi dell’articolo 647 capoverso 1 del Codice civile (CC)10 tutti i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti dagli articoli 647a–651 CC.

10 RS 210