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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 31Fedlex · Progetto

3Il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 682 CC non può essere soppresso contrattualmente.

4Le quote di comproprietà di investimenti comuni relativi a beni fondiari dell’investimento collettivo di capitale facenti parte di una sovrastruttura globale non devono rendere possibile un influsso determinante. In questi casi il diritto di prelazione di cui al capoverso 3 può essere soppresso contrattualmente.

Art. 85 Impegni; valori mobiliari a breve termine a interesse fisso e altri

mezzi disponibili a breve scadenza

(art. 60 LICol)

1Si considerano impegni gli impegni risultanti dall’andamento degli affari nonché tutti i crediti derivanti da quote disdette.

2Si considerano valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso i diritti di credito con una scadenza o una scadenza residua fino a dodici mesi.

3Si considerano mezzi disponibili a breve scadenza la cassa, gli averi del conto corrente postale e gli averi bancari a vista e a termine con una scadenza fino a dodici mesi, nonché le linee di credito fisse di una banca fino a un massimo del 10 per cento del patrimonio netto del fondo. Le linee di credito devono essere computate nel limite massimo della costituzione in pegno ammissibile secondo l’articolo 92 capoverso 1.

Art. 86 Garanzia di progetti di costruzione

(art. 65 LICol)

Per garantire progetti futuri di costruzione possono essere detenuti valori mobiliari a interesse fisso con una scadenza o una scadenza residua fino a 24 mesi.

Art. 87 Strumenti finanziari derivati

(art. 61 LICol)

Per garantirsi dai rischi di interesse e di valuta sono ammessi strumenti finanziari derivati. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni applicabili ai fondi in valori mobiliari (art. 68).

Art. 88 Valutazione dei beni fondiari in caso di acquisto o di alienazione

(art. 64 LICol)

1I beni fondiari che la direzione del fondo o la SICAV intendono acquistare o alienare devono essere fatti valutare da almeno un perito incaricato delle stime.

2Il perito incaricato delle stime visita i beni fondiari ai fini di questa stima.

3La direzione del fondo e la SICAV devono motivare nei confronti dell’ufficio di revisione un’alienazione inferiore al valore di stima o un acquisto superiore al valore di stima.