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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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Art. 89 Valutazione dei beni fondiari appartenenti all’investimento collettivo
di capitale
1Il valore venale di tutti i beni fondiari appartenenti all’investimento collettivo di capitale deve essere fatto verificare da un perito incaricato delle stime alla chiusura di ogni esercizio contabile.
2Nel caso dei fondi immobiliari quotati in una borsa o su un altro mercato regolato, aperto al pubblico, vanno inoltre osservate le disposizioni determinanti della legislazione in materia di borse.
3I periti incaricati delle stime visitano i beni fondiari per la prima stima. La visita deve essere ripetuta almeno ogni tre anni.
4I periti incaricati delle stime devono motivare il loro metodo di stima nei confronti dell’ufficio di revisione.
5La direzione del fondo e la SICAV devono fornire il motivo all’ufficio di revisione se non riprendono immutato il valore di stima nei conti.
Art. 90 Verifica e valutazione dei progetti di costruzione
1La direzione del fondo e la SICAV fanno verificare da almeno un perito incaricato delle stime se i costi presumibili di un progetto di costruzione sono conformi al mercato e adeguati.
2Al termine della costruzione la direzione del fondo e la SICAV ne fanno stimare il valore venale da almeno un perito incaricato delle stime.
Art. 91 Obbligo di pubblicazione
La direzione del fondo e la SICAV pubblicano immediatamente negli organi di pubblicazione il valore venale del patrimonio del fondo e il valore di inventario delle quote che ne risulta.
Art. 92 Competenze speciali
(art. 65 LICol)
1L’onere che grava tutti i beni fondiari non può superare la metà del valore venale nel caso della costituzione in pegno dei beni fondiari e del trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garanzia ai sensi dell’articolo 65 capoverso 2 della legge.
2Se fanno erigere costruzioni, la direzione del fondo del fondo e la SICAV possono accreditare al conto economico dell’investimento collettivo di capitale, durante la fase di preparazione e di costruzione, un interesse al saggio usuale del mercato per il terreno edificabile e gli edifici in costruzione, sempreché le spese di investimento non superino per questo motivo il valore venale stimato.