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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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Art. 93 Emissione di quote di fondi immobiliari

(art. 66 LICol)

1L’emissione di quote è possibile in ogni momento. Essa può essere effettuata soltanto in tranche.

2La direzione del fondo e la SICAV stabiliscono:

a. il numero di nuove quote da emettere;

b. il rapporto di opzione per gli attuali investitori;

c. il metodo di emissione del diritto di opzione.

3I periti incaricati delle stime verificano il valore venale di ogni bene fondiario per il calcolo del valore di inventario e la fissazione del prezzo di emissione.

Art. 94 Riscatto anticipato di quote di fondi immobiliari

(art. 65 LICol)

La direzione del fondo e la SICAV possono rimborsare anticipatamente, dopo la chiusura dell’esercizio contabile, le quote disdette nel corso di detto esercizio se:

a. gli investitori lo esigono per scritto all’atto della disdetta;

b. tutti gli investitori che hanno richiesto il rimborso anticipato possono essere tacitati.

Sezione 4: Altri fondi

Art. 95 Principi

(art. 68–71 LICol)

Le limitazione e le tecniche di investimento si applicano singolarmente ad ogni segmento nel caso degli investimenti collettivi di capitale con segmenti patrimoniali.

Art. 96 Investimenti ammessi

(art. 69 LICol)

1Sono segnatamente ammessi come investimenti degli altri fondi:

a. i valori mobiliari;

b. le quote a investimenti collettivi di capitale;

c. gli strumenti del mercato monetario;

d. i depositi a vista o a termine con una scadenza fino a dodici mesi;

e. i metalli preziosi;

f. gli strumenti finanziari derivati per i quali fungono da valori di base valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, indici, saggi di interesse, corsi del cambio, valute, metalli preziose, commodities o simili;