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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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g. i prodotti strutturati riferiti a valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, indici, saggi di interesse, corsi del cambio, valute, metalli preziose, commodities o simili.

2L’autorità di vigilanza può ammettere ulteriori investimenti, come commodities, merci e titoli di merci per gli altri fondi per investimenti alternativi.

3Gli investimenti ai sensi dell’articolo 69 capoverso 2 della legge devono essere espressamente menzionati nel regolamento del fondo.

4L’articolo 69 capoversi 4–6 si applica per analogia agli investimenti in quote di investimenti collettivi di capitale.

Art. 97 Limitazioni di investimento

(art. 70 cpv. 2 e 71 cpv. 2 LICol)

1Gli altri fondi per investimenti tradizionali possono:

a. assumere crediti di entità non superiore al 25 per cento del patrimonio netto del fondo;

b. costituire in pegno il 40 per cento al massimo del patrimonio del fondo;

c. assumere un impegno complessivo massimo del 225 per cento del patrimonio netto del fondo;

d. effettuare vendite allo scoperto.

2Gli altri fondi per investimenti alternativi possono:

a. assumere crediti di entità non superiore al 50 per cento del patrimonio netto del fondo;

b. costituire in pegno l’80 per cento al massimo del patrimonio del fondo;

c. assumere un impegno complessivo massimo del 600 per cento del patrimonio netto del fondo;

d. effettuare vendite allo scoperto.

3Il regolamento del fondo menziona espressamente le limitazioni di investimento. Esso disciplina inoltre il tipo e l’entità delle vendite allo scoperto ammesse.

Art. 98 Deroghe

(art. 69–71 LICol)

In singoli casi l’autorità di vigilanza può derogare alle disposizioni in materia di:

a. investimenti ammessi;

b. tecniche di investimento;

c. limitazioni;

d. ripartizione del rischio.