Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 13 pagine

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Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva concernente il rapporto esplicativo e il disegno dell’OICol DFF ____________________________________________________________________________________________________________

4.6.21 Esercizio dell’attività del fondo (art. 45)

SFA, Camera fiduciaria e Adimosa SA chiedono di introdurre nel capoverso 1 la seguente lettera e: „le altre prestazioni per gli investimenti collettivi di capitale e per i patrimoni analoghi come i patrimoni interni speciali, le fondazioni di investimento e le società d’investimento“.

4.6.22 Definizioni (art. 50)

SFA e UDC propongono, in relazione a una nuova formulazione dell’articolo 62 capoverso 1 lettera f, una nuova definizione secondo cui la SICAV con gestione autonoma è tenuta ad esercitare essa stessa almeno determinate funzioni di controllo, mentre la SICAV con gestione di terzi può delegare l’intera amministrazione.

4.6.23 Diritti di voto (art. 60)

SFA e la Camera fiduciaria propongono di concretizzare l’espressione “differisce notevolmente” di cui al capoverso 2. La SFA propone quanto segue: „La divergenza è notevole se supera il 10 per cento dei diritti di voto“. La Camera fiduciaria propone inoltre di abrogare il capoverso 3.

4.6.24 Consiglio di amministrazione (art. 62)

Spinnler propone tra l’altro di nominare un presidente del consiglio di amministrazione che sia indipendente.

4.6.25 Delega dell’amministrazione (art. 63)

SFA e UDC chiedono che la SICAV con gestione di terzi possa anche delegare soltanto parti dell’amministrazione. La Camera fiduciaria propone un nuovo capoverso 3 in base a cui la SICAV possa delegare le decisioni di investimento. In questo caso si applica per analogia l’articolo 31 LICol.

4.6.26 Investimenti ammessi (art. 66)

La Camera fiduciaria sottolinea l’opportunità del capoverso 4, tuttavia fa notare che questa disposizione non è collocata al posto giusto poiché anche per i fondi immobiliari e gli altri fondi è necessario un disciplinamento analogo.

4.6.27 Investimenti in altri investimenti collettivi di capitale (fondi mirati) (art. 69)

La SFA propone di abrogare nel capoverso 4 il periodo „ma unicamente una commissione amministrativa ridotta“.