Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 13 pagine
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Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva concernente il rapporto esplicativo e il disegno dell’OICol DFF ____________________________________________________________________________________________________________
zazione“. Essa propone inoltre un nuovo capoverso 4: „L’esenzione dall’obbligo dell’autorizzazione vale di volta in volta solo per la società secondo i capoversi 1-3 di un gruppo“.
4.6.6 Gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 8)
La VAS propone, a complemento della disposizione, che i gerenti patrimoniali esteri di investimenti collettivi di capitale svizzeri siano esentati espressamente dall’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 13 LICol.
4.6.7 Organizzazione d’esercizio (art. 11)
La VAS propone che nel capoverso 5 si stabilisca che la revisione interna possa essere delegata a terzi. L’ASG teme che la deroga prevista nel capoverso 6 non consenta di soddisfare sufficientemente le esigenze dei numerosi piccoli gerenti patrimoniali.
4.6.8 Obblighi di comunicazione (art. 14)
L’ASG ritiene che l’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b sia parzialmente contrario alla CEDU e propone quindi il seguente completamento: „In caso di denuncia penale, sono fatti salvi i diritti costituzionali.“
4.6.9 Condizioni della procedura semplificata di approvazione (art. 15)
La VAS propone di introdurre una disposizione secondo cui la procedura semplificata di approvazione può essere applicata anche agli investimenti collettivi di capitale esteri, se è garantita la reciprocità. SECA, SVIG e L&S RA propongono di autorizzare la procedura semplificata di approvazione anche per i due tipi di investimenti collettivi di capitale chiusi e (SECA) per le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.
4.6.10 Capitale minimo e prestazione di garanzia (art. 18)
SFA e ASG propongono di abrogare il capoverso 3.
4.6.11 Delimitazione del settore di attività (art. 23)
L’ASB è favorevole a una limitazione del disciplinamento per i gerenti patrimoniali purché tale limitazione concerna l’attività di gestione patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale. L’ASB propone quindi l’abrogazione o l’adeguamento dell’articolo.
4.6.12 Convenzione (art. 24)
L’ASB chiede di abrogare o adeguare l’articolo (cfr. n. 4.6.11).
4.6.13 Consolidamento (art. 28)
SFA e UBCS propongono di abrogare l’articolo.