Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine
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zione, e negli anni successivi. Il principio della neutralità dei costi va rispettato rigorosamente solo nell’anno di entrata in vigore della NPC. Negli anni successivi, vi è uno scostamento da questo principio determinato dalla dinamica delle uscite, che differisce nei singoli settori di compiti, dal meccanismo di adeguamento della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri nonché dalla ridefinizione dei contributi di base (art. 5 cpv. 2 e art. 9 cpv. 2 LPFC). Il piano finanziario prevede però scostamenti minimi dal principio della neutralità dei costi negli anni 2009 e 2010 sia per la Confederazione sia per l’insieme dei Cantoni e le assicurazioni sociali. Non si delineano tendenze12.
Tabella 3
Ripercussioni della NPC negli anni 2008-2010
Confedera zione 2008 20092010
Variaz. Va ria z. in milioni Sa ldo 08-09 Sa ldo 09-10
Compiti e quote dei Cantoni -2'503 -2'611 -108 -2'643 -32
Nuovi strumenti di perequazione 2'503 2'555 51 2'63479
Sa ldo Confederazione (se nza com pe nsa zione de i casi di rigore ) 0 -56 -9 Ca ntoni 2008 20092010
Variaz. Va ria z. in milioni Sa ldo 08-09 Sa ldo 09-10
Saldo compiti e quote delle entrate 2'503 2'581 78 2'64867
Nuovi strumenti di perequazione verticale -2'503 -2'555 -51 -2'634 -79 Sa ldo Cantoni (senza compensazione de i ca si di rigore) 0 2614
AVS/AI 2008 20092010
Variaz. Va ria z. in milioni Sa ldo 08-09 Sa ldo 09-10
Saldo compiti e quote delle entrate 0 30 30 -5 -35
Nuovi strumenti di perequazione verticale 0 0 0 00
Sa ldo AVS/AI 0 30 -5 Tota le Confe de ra zione, Cantoni, AVS/AI 0 00
Nel quadro dell’ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), il Consiglio federale determina, nell’autunno del 2007 sulla base degli ultimi dati, gli importi della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri nel 2008 per i singoli Cantoni. La predetta ordinanza contiene altresì indicazioni dettagliate concernenti l’adeguamento delle somme per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri conformemente all’articolo 5 capoverso 2 e all’articolo 9 capoverso 2 LPFC, disciplina il rilevamento dei dati e il controllo della qualità della perequazione delle risorse come pure l’allestimento del rapporto sull’efficacia. I dati contenuti nell’OPFC vengono aggiornati annualmente. Il disegno dell’ordinanza è trasmesso alle Camere federali unitamente al terzo messaggio.
12 Ulteriori spiegazioni relative alla dinamica dei nuovi strumenti di perequazione sono fornite al numero 1.2.2.2.