Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine

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successivi, i contributi vengono adeguati dal Consiglio federale secondo l’articolo 5 capoverso 2 e l’articolo 9 capoverso 2 LPFC.

Il Consiglio federale intende determinare i contributi di base per il primo periodo quadriennale dopo l’entrata in vigore della NPC, in modo che i versamenti di compensazione nel 2008 siano effettuati in conformità al principio della neutralità dei costi della NPC. In altri termini, gli aggravi e gli sgravi della Confederazione e dei Cantoni, causati dal passaggio al nuovo sistema, devono compensarsi.

Figura 2

Passaggio alla NPC nel rispetto del principio della neutralità dei costi

Aggravio dei Cantoni Sgravio dei Cantoni (= sgravio della Confederazione) (= aggravio della Confederazione)

Saldo dissociazione (senza)

supplementi di capacità finanz.

Soppressione dei supplementi

di capacità finanziaria

Perequazione verticale delle

risorse

=

Riduzione della quota cantonale

all’imposta federale diretta dal

30 al 17% dei proventi Compensazione dell’aggravio

sociodemografico e

geotopografico

Il principio della neutralità dei costi permette di compensare con nuovi strumenti di perequazione l’aggravio netto dei Cantoni, causato dalla soppressione del sistema vigente. Il suddetto principio su cui si basa il passaggio alla NPC è rappresentato nella Figura 2. Sulla parte sinistra del grafico figurano gli elementi della NPC che segnano la soppressione del sistema attuale e nel contempo producono effetti finanziari verticali tra Confederazione e Cantoni. Tra questi elementi rientrano il saldo della dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi verticali di capacità finanziaria come pure la riduzione dal 30 al 17 per cento della quota cantonale all’imposta federale diretta. Sulla destra figurano gli elementi del nuovo sistema di perequazione che generano nuovi contributi della Confederazione ai Cantoni.

Nella figura non sono indicati gli elementi che provocano solo spostamenti orizzontali tra i Cantoni. È pur vero che tali spostamenti comportano un aggravio o uno sgravio per i singoli Cantoni, ma essi non modificano i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni nel loro insieme. Gli elementi menzionati comprendono ad esempio le attuali graduazioni orizzontali secondo la capacità finanziaria nell’ambito delle quote cantonali ai proventi dell’imposta preventiva e all’utile della Banca nazionale nonché, nel nuovo sistema perequativo, la perequazione orizzontale delle risorse.