Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/67: Strategia di e-government Svizzera · 56 pagine
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Consultazione sulla strategia di e-government Svizzera e sulla relativa convenzione quadro tra la Confederazione e i Cantoni
LU e TG propongono che l’ufficio verifichi se le direttive in materia di archiviazione della Confederazione e dei Cantoni sono rispettate.
Qualora si desse seguito alla raccomandazione di istituire un organo di accompagnamento, i compiti dell’ufficio dovrebbero essere completati con l’assistenza amministrativa di detto organo (eCH).
4.2.4 Finanziamento
Sintesi
I partecipanti alla consultazione lamentano in genere la definizione troppo generalizzata del finanziamento. Dovrebbero almeno essere disponibili una griglia dei costi e una chiave di ripartizione per poter stimare approssimativamente i costi che gli attori dell’e-government dovranno affrontare nel corso dei prossimi quattro anni.
Proposte di finanziamento
Affinché non trascorrano anni fino a quando saranno realizzate singole convenzioni speciali, la Confederazione e i Cantoni devono avere l’obbligo di approntare risorse finanziarie corrispondenti in modo da poterle liberare rapidamente e senza complicazioni non appena
l’organo di condotta ha approvato progetti concreti in un’ottica strategica globale (Archivio di Stato del Cantone di BS, TG).
Per i progetti di carattere inter-organizzazione NW e OW esigono la fissazione di norme generali di finanziamento che coinvolgono tutti i livelli dello Stato. Esse devono essere strutturate in modo da suscitare stimoli positivi per i Cantoni e i Comuni.
In base alle esperienze fatte con la realizzazione di www.ch.ch, LU è del parere che vengano già stanziati in anticipo preventivi lordi. Anche per ZH il finanziamento dovrebbe essere concretizzato in un prossimo passo tramite un’analisi grezza e una rappresentazione esemplare di una chiave di ripartizione orientata sull’utilizzo.
TG considera appropriata la ripartizione dei costi di esercizio in maniera corrispondente all’utilizzo. Nondimeno nel caso dei costi di esercizio dovrebbe essere fissato un contributo di base prima della chiave di ripartizione. VS si chiede chi dovrà sopportare quale quota dei costi di sviluppo.
Spiegazione di determinati articoli
Nel contesto dell’articolo 2 capoverso 2 (in opposizione all’art. 11) – disposizione che può essere compresa in maniera errata – BE osserva che l’organo di condotta dispone di competenze decisionali proprie in materia di finanziamento di progetti e che la Confederazione e i Cantoni devono finanziare i progetti in una misura non chiaramente definita. Per questo motivo l’articolo 2 capoverso 2 dovrebbe essere stralciato, in modo che il finanziamento sarebbe disciplinato unicamente dall’articolo 11, mentre l’articolo 2 capoverso 1 dovrebbe precedere l’articolo 6, per cui l’articolo 2 diverrebbe caduco.
Inoltre le normative degli articoli 11 e 12 non lasciano trasparire chiaramente per quale motivo debbano essere concluse convenzioni speciali, chi «definisce » in virtù dell’articolo 11 capoverso 1 la responsabilità e il finanziamento dei progetti e in cosa consista la «verifica» che deve essere effettuata dall’organo di condotta. D’altra parte queste disposizioni potreb-