Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/68: 04.476 Iniziativa parlamentare «Protezione della popolazione e dell'economia dal fumo passivo» · 14 pagine

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senza fumo») e l’obbligo da parte del datore di lavoro di proteggere i lavoratori contro il fumo passivo durante l’esercizio dell’attività professionale. In secondo luogo, conferisce corrispondenti facoltà al Consiglio federale («Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione» e prevede norme specifiche per determinati luoghi di lavoro, secondo il principio della proporzionalità, cfr. cap. 3.2).

La LL protegge fondamentalmente i lavoratori e non i privati che si trovano in un luogo accessibile al pubblico, ma praticamente tutti i luoghi pubblici chiusi sono allo stesso tempo luoghi di lavoro. Visto che il datore di lavoro deve garantire la protezione dei lavoratori in tali luoghi, i provvedimenti non beneficeranno soltanto i destinatari diretti (cioè i lavoratori), ma anche chiunque vi si trovi (clienti di un centro commerciale, visitatori e pazienti di un ospedale, consumatori in ristoranti e bar, ecc.). Inasprendo le prescrizioni sulla protezione della salute a favore dei lavoratori si otterrebbero quindi risultati di più ampia portata di quelli previsti nel quadro della legislazione sul lavoro, perché il fumo sarebbe proibito in qualsiasi luogo considerato luogo di lavoro.

L'articolo 6 LL capoverso 2ter non include tuttavia tutte le categorie di lavoratori: gli articoli 2-4 LL prevedono infatti alcune eccezioni. Le disposizioni della LL relative alla protezione della salute non si applicano, tra l'altro, a:

− aziende agricole;

− aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante;

− aziende di pesca;

− economie domestiche private;

− ecclesiastici;

− personale di amministrazioni pubbliche di Stati esteri domiciliato in Svizzera;

− lavoratori a domicilio e viaggiatori di commercio.

Dal campo d'applicazione delle disposizioni sono escluse anche le aziende familiari (art. 4 LL). I ristoranti e bar a conduzione familiare non sono pertanto soggetti al divieto di fumare, ma sono pochi i piccoli impianti di ristorazione che rientrano in questa categoria.21

Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella LL sono del resto applicabili a determinate categorie di aziende e di persone escluse dal campo d'applicazione della legge per la durata di lavoro e di riposo: le amministrazioni federali, cantonali e comunali (art. 3a lett. a LL), nonché singoli lavoratori come insegnanti (art. 3a lett. b e c LL) parimenti esclusi dal campo d'applicazione personale della LL. Anche per queste categorie di persone varrebbe la modifica dell'articolo 6 LL.

Nonostante le eccezioni previste dal campo d'applicazione della LL, la nuova regolamentazione interesserebbe la maggior parte dei lavoratori. Concretamente, l'applicazione dell'articolo 2ter comporterebbe il divieto di fumare in tutti i ristoranti e bar

21 Da un'indagine di GastroSuisse risulta che il 6 per cento delle aziende interpellate non ha impiegati (documento in tedesco e francese: Branchenspiegel/Reflet économique de la branche 2005).