Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/68: 04.476 Iniziativa parlamentare «Protezione della popolazione e dell'economia dal fumo passivo» · 14 pagine
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5 Compatibilità con il diritto europeo
La revisione dell'articolo 6 LL è compatibile con il diritto europeo.
L'articolo 5 paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.06.1989) recita: «Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro». Per questo «prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori» (art. 6 par. 1) «basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:
a) evitare i rischi;
b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
c) combattere i rischi alla fonte ... » (art. 6 par. 2).
Nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 2 dicembre 2002 sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo (2003/54/CE) (GU L 22 del 25.01.2003) gli Stati membri sono tra l'altro invitati ad «applicare le norme di legge, e/o altre misure efficaci all'appropriato livello governativo o non governativo, conformemente alla prassi e alle condizioni nazionali, che garantiscono una protezione dall'esposizione al fumo di tabacco negli ambienti interni dei luoghi di lavoro, nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici».
6 Costituzionalità
Secondo l'articolo 110 della Costituzione federale, la Confederazione può emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori e sui rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori. Questa base costituzionale consente alla Confederazione di emanare disposizioni (sotto forma di regole di condotta) dirette ed esaustive in qualsiasi ambito, pubblico o privato. Sussiste pertanto una base per la competenza della Confederazione negli aspetti legati alla protezione dei lavoratori dal fumo passivo.25
I provvedimenti a livello nazionale per la protezione contro il tabagismo passivo devono essere compatibili con i diritti fondamentali.26 Al pari dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), l'articolo 10 capoverso 2 Cost. garantisce la protezione della libertà personale, conferendo a chiunque il diritto di gestire autonomamente gli aspetti fondamentali della propria vita. Questi aspetti riguardano tuttavia esigenze elementari di sviluppo della personalità, a cui non appartiene la necessità di fumare ovunque e in qualsiasi momento. La dottrina non è unanime sulla questione se il divieto di fumare costituisca una violazione della libertà
25 Cfr. Ufficio federale di giustizia, perizia giuridica dell'8 maggio 2003, «Questione della base costituzionale per una legislazione federale per la protezione dal fumo passivo», GAAC 68.81.
26 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006, FF 2006 3413; Jaag Tobias e Rüssli Markus, Schutz vor Passivrauchen: verfassungsrechtliche Aspekte, p. 21 segg., AJP/PJA, gennaio 2006; Auer Andreas Le droit face à la political correctness : la constitutionnalité de l'initiative populaire genevois fumée passive et santé, p. 3 segg., AJP/PJA, gennaio 2006.